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PANORANA INTERNAZIONALE
5. L’identificazione del codice penale applicabile al personale militare
che opera nelle missioni internazionali e altre disposizioni in materia
penale
Una questione che negli anni passati aveva spesso sollevato dubbi in dot-
trina e nella pratica , con conseguenze non sempre positive per gli operatori sul
campo, era quella relativa all’identificazione del codice penale militare applica-
bile alle missioni internazionali.
In alcuni casi il legislatore aveva individuato il Codice penale militare di
guerra(22) mentre per altre operazioni era stato richiamato il Codice penale mili-
tare di pace(23).
La legge 145/2016 ha risolto il dubbio, sia pure codificando, de facto, la
prassi precedente e confermando le innovazioni già introdotte con Legge 4
agosto 2006, n. 247. Viene infatti disposto che “ al personale che partecipa alle
missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime
missioni, si applica il codice penale militare di pace”.
Il Tribunale militare di Roma sarà l’organo competente alla punizione di
quanti si rendano colpevoli di violazione del CPMP. Il Governo, peraltro, potrà
sempre decidere l’applicazione delle norme del codice penale militare di guerra
per una specifica missione (ad esempio, nel caso di operazioni militari realiz-
zate senza il consenso dello Stato territoriale, nell’ambito del sistema ONU o
al di fuori dello stesso). In tal caso, il Governo dovrà presentare al Parlamento
un apposito disegno di legge che dovrà poi essere approvato dal Parlamento
stesso. Questa disposizione merita un breve commento: considerata la sfera di
applicazione del CPMP(24), sarebbe forse stato opportuno prevedere anche che
(22) - Ad esempio le missioni Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan (2001) e
Antica Babilonia in Iraq (2003) sono state assoggettate al CPMG.
(23) - Ad esempio l’operazione UNIFIL in Libano. Si veda anche, a titolo esemplificativo, il para 5 del-
l’articolo 1 del DL 30 dicembre 1993, n. 551, Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione
umanitaria in Somalia e Mozambico, successivamente convertito in legge 22 febbraio 1994, n. 125.
(24) - Articolo 1 del CPMP. Precisa che lo stesso si applica ai “militari in servizio alle armi e a quelli
considerati tali” e che la legge determina i casi nei quali “la legge penale militare si applica ai
militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente
ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato”.
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