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LA LEGGE 21 LUGLIO 2016 N. 145 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE
                           DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI ...”

l’articolo 19 si applica, quale regola generale, solo al personale militare. Il rife-
rimento ai destinatari della norma, pertanto, sembra troppo generico e fonte di
possibili incertezze (ad esempio, i civili che fanno parte della missione non
dovrebbero essere assoggettati alla stessa fonte normativa visto che nel loro
caso si applica, nei casi previsti dalla legge, il codice penale).

      Ad ogni modo, sembra utile ricordare che l’articolo 17 della legge
145/2016, intitolato “Personale civile”, precisa che “Al personale civile che par-
tecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente
legge in quanto compatibili”: se ne deve dedurre che al personale civile conti-
nua comunque ad applicarsi il solo codice penale.

      Considerato che la L. 145/2016 si applica anche agli interventi umanitari
(tra i quali, come abbiamo visto, probabilmente devono essere annoverati anche
quelli realizzati contro la volontà dello Stato territoriale e quelli autorizzati dal
Consiglio di Sicurezza nell’ambito della cosiddetta Responsibility to protect) sarà
necessario che il Governo tenga conto dell’esigenza di specificare, in simili
occasioni, quale sia il codice penale militare applicabile (che dovrebbe essere,
vista la natura di quelle operazioni, il CPMG). Ciò, anche in considerazione del
fatto che, come è ben noto, la legge 31 gennaio 2002 n. 6 e la legge 27 febbraio
2002, n. 15 hanno modificato il CPMG prevedendo che, in tempo di pace, il
CPMG si applica alle sole operazioni militari armate, restando escluse “quelle
in cui i contingenti si limitano a soccorrere le popolazioni civili da catastrofi
naturali”(25).

      In conclusione, sebbene il quadro normativo relativo al codice penale mili-
tare applicabile alle missioni internazionali non risulta, di fatto, modificato in
maniera sostanziale rispetto alla prassi che si è consolidata negli ultimi decenni,
si deve sottolineare che l’elemento innovativo è comunque dato dal fatto che,
nel silenzio della decisione relativa all’avvio di una nuova operazione, automa-
ticamente il codice penale militare da applicare sarà automaticamente quello di
pace.

      L’art 19 della L. 145/2016 poi disciplina i casi di non punibilità per uso
delle armi, della forza e di altri mezzi di coazione fisica, se necessari per le ope-

(25) - N. RONZITTI, Il diritto applicabile alle forze armate italiane all’estero: problemi e prospettive, Senato
       della Repubblica, Servizio Studi, n. 9, aprile 2008, pag. 6.

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