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LA LEGGE 21 LUGLIO 2016 N. 145 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE
                           DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI ...”

      Con la nuova disposizione in esame, i militari che hanno presentato
domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall’amministrazione di
appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle
varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e for-
mazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni, sono rinviati
d’ufficio al primo concorso successivo utile.

      Inoltre, è previsto che ai militari che risultano vincitori del concorso suc-
cessivo a quello per il quale hanno presentato domanda sono attribuite, previo
superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzia-
nità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda
e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa
graduatoria”.

      Queste regole indubbiamente facilitano la partecipazione del personale
alle missioni internazionali prevenendo e mitigando le conseguenze negative
che ne potrebbero discendere.

      L’art. 16 regolamenta una questione, sicuramente meno importante dal
punto di vista generale, ma che aveva provocato molte incertezze dal punto di
vista amministrativo contabile interno: ci riferiamo alla possibilità di utilizzare
le utenze telefoniche per conversazioni private.

      La legge chiarisce finalmente la questione indicando, chiaramente, che il
personale impegnato in missioni internazionali è autorizzato ad “utilizzare a
titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul
posto adeguate utenze telefoniche per uso privato”.

      Gli articoli dal 20 al 24 hanno per oggetto questioni che sono meno rile-
vanti nel contesto del presente contributo:

      - si tratta di norme che modificano la composizione del COPASIR
(art. 20);

      - di disposizioni in materia contabile (art. 21);
      - della disciplina degli interventi urgenti da realizzare in deroga alle norme
sulla contabilità generale dello Stato (art. 22);
      - delle regole relative alla cessione di mezzi e di materiali (art. 23);
      - della disciplina dei pagamento effettuati da Stati terzi o da organizzazio-
ni internazionali ai fini della loro rassegnazione ai Ministeri competenti.

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