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LA LEGGE 21 LUGLIO 2016 N. 145 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE
DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI ...”
rico (visto che per le ben note ragioni, non sono mai state fatte) le operazioni
di peace-enforcing previste dall’articolo 42 della Carta ONU (che rimette la
decisione e l’implementazione della stessa nelle mani del Consiglio di
Sicurezza).
Vi rientrano certamente anche tutte le missioni di assistenza tecnica, adde-
stramento, ecc. organizzate nel quadro di accordi bilaterali tra l’Italia e i paesi
che ospitano la missione.
Seguendo alla lettera l’articolo in questione si deve concludere che essa
regola anche i così detti “interventi umanitari”: vale a dire quelle operazioni che
prevedono l’uso dello strumento militare coercitivo condotte contro uno Stato
al cui interno registra novi sono violazioni gravi, ripetute e sistematiche dei
diritti umani fondamentali.
L’Italia, in passato, ha partecipato direttamente a queste operazioni (che,
lo ricordiamo, sono realizzate senza alcuna “copertura” giuridica o politica delle
NU e, ovviamente, senza il consenso dello Stato territoriale): ci riferiamo, ad
esempio, all’operazione Airone a protezione del popolo curdo nel Kurdistan
iracheno che si è svolta da maggio ad ottobre 1991.
Questo tipo di operazioni sono espressamente menzionate al comma 2,
anche se forse il legislatore intendeva fare riferimento alle operazioni di assi-
stenza umanitaria che, a differenza degli interventi umanitari, basano la propria
legittimità internazionale sul consenso dello Stato ospitante.
Questa conclusione vale, ovviamente, sempreché si ritenga che gli inter-
venti umanitari siano rispettosi della legalità internazionale: sul punto, come
è noto, vi sono posizioni contrastanti nella prassi internazionale e in dottri-
na.
Qualche dubbio potrebbe sorgere, invece, sulle missioni comportanti l’uso
della forza armata contro uno Stato che siano state meramente autorizzate dal
Consiglio di Sicurezza (si pensi, ad esempio, alla Risoluzione 1973 del che ha
dato l’autorizzazione, ancorandola comunque al rispetto di determinate condi-
zioni, all’intervento militare in Libia da parte degli Stati membri).
La legge, infatti, parla solo di missioni istituite nell’ambito delle NU o di
altre OI: nel caso di specie, invece, si tratta di missioni meramente autorizzate
dal CS.
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