Page 231 - Rassegna 2-2016
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GIURISPRUDENZA
danne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fon-
damento della concessione delle circostanze di cui al primo comma”) - seguendo una
diffusa prassi stereotipata, non si voglia concedere - con una asettica ed infondata for-
mula “di stile” dovuta spesso a pigre prassi giurisprudenziali - le attenuanti generiche
solo per lo stato di incensuratezza… oppure - peggio - andando a valutare come “buon
comportamento” ogni dichiarazione successiva, o il fatto dei aver “allentato” il bavaglio
della seconda vittima, azione minima operata palesemente solo perché si erano resi
conto della morte del marito e volevano evitare un secondo omicidio che avrebbe
aggravato - se individuati - la loro posizione processuale.
sul concorso doloso di pari grado e pari gravità dei due prevenuti
i due attuali prevenuti hanno agito - fin dal primo momento ed a maggior ragione nel
teatro operativo - in chiaro concorso tra loro di pari livello e di pari grado. ma del resto,
e questa osservazione è necessaria per questo Giudice per contestualizzare l’operato
dei due presenti imputati in tutta la dinamica progressiva dell’azione criminosa, tutti i
soggetti che hanno operato - in prima persona o in via mediata ed indiretta - sono com-
plici in modo doloso in ordine alla intera dinamica dei fatti, fino al tragico epilogo finale.
non è qui possibile aderire a “diversificate” di alchimia giuridica sulla “dosimetria” par-
cellizzata dei singoli comportamenti di responsabilità soggettiva in base ai concetti di
mera astrazione teorica, ma restando nel mondo delle cose reali e concrete, la verità
storico/dinamica è molto semplice.
tutti i soggetti che - fin dal primo momento fino al tragico esito conclusivo - si sono atti-
vati per questa azione criminale sapevano perfettamente cosa stavano per fare ed
avevano tutti un quadro chiaro del teatro dinamico ove avrebbero operato. nessuna
sorpresa poteva attenderli. nessun equivoco era ipotizzabile. nessuna sottovalutazio-
ne dei rischi (leggi: certezza) era realisticamente possibile stante i presupposti di fatto
ben noti e chiari.
tutti (dall’inizio alla fine, seppur in ruoli dinamici diversi ma tutti sinergici) scientemente
e dolosamente hanno scelto e selezionato le due vittime, ben sapendo che si trattava
di due anziani innocui ed inermi ma - soprattutto - fragili e privi di ogni minima capacità
difensiva.
tutti (compresi - ed anzi a maggior ragione - i due attuali prevenuti che poi hanno agito
fisicamente in loco) sapevano benissimo - peraltro - che l’anziano era di fatto immobile
a letto ed in gravi condizioni di salute e che nel contempo l’anziana era un “fuscello”
delicato e fisicamente fragile. dunque era dato noto che i soggetti destinatari della bru-
tale aggressione (improntata a stile paramilitare tipico di questa nuova forma di crimi-
nalità predatoria che - peraltro - ancora molti sottovalutano anche a livello giurispru-
denziale nella sua reale portata di estrema pericolosità sociale) erano debolissimi e
che la forza d’urto da loro posta in campo avrebbe sortito effetti devastanti. non servi-
vano grandi intuizioni per capire che due soggetti di estrema vulnerabilità fisica e fra-
gilità esistenziale sarebbero letteralmente stati travolti dalla loro macchina da guerra
criminale e dalla violenza gratuita e senza senso da attuare. né serviva oggi una peri-
zia per dimostrare che “incaprettare” un malato anziano, inerme, di fatto paralizzato a
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