Page 236 - Rassegna 2-2016
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ERGASTOLO PER OMICIDIO IN RITO ABBREVIATO

l’elemento soggettivo

Va rilevato che i prevenuti hanno agito - come già sopra espresso - nella più totale con-
sapevolezza delle azioni, dei fatti posti in essere e delle relative inevitabili conseguen-
ze. fin dal primo momento ideativo sapevano benissimo il rischio (leggi: certezza) che
la loro violenta azione a danno di esili vittime avrebbe portato certamente ad un impat-
to devastante. inoltre il “trattamento” riservato alle due anziane vittime era in modo
chiaro a forte rischio (leggi: certezza) di tragico epilogo. infine hanno ben sentito i
lamenti dell’agonia dell’anziano “incaprettato” a letto e si sono del tutto disinteressati a
tale ben percepita tragica evoluzione della situazione in atto, dovendo invece dedicarsi
a predare pochi spiccioli ai suoi danni.
in tale contesto, ogni ipotesi di preterintenzione o addirittura di colpa è concetto che
urta con il più elementare senso ricostruttivo degli eventi. Quindi nessuna derubrica-
zione è ipotizzabile, ed anzi gli atti di causa aggravano la posizione soggettiva dei pre-
venuti.

lo stato di incensuratezza formale non è solo di per se stesso fonte automatica di atte-
nuanti generiche

Va sottolineato che questa tipologia di soggetti sfrutta ormai in modo seriale il mecca-
nismo di prassi del nostro sistema giuridico che vede facili scarcerazioni anche dopo
delitti ripetuti sostanzialmente sul concetto in base al quale uno stato di incensuratezza
formale sul certificato penale è automaticamente sinonimo di mancato pericolo di rei-
terazione del reato, di mancata la pericolosità sociale, di quasi diritto a ottenere imme-
diatamente una scarcerazione immediata al di là del crimine commesso o comunque
attenuanti generiche anche prevalenti sulle aggravanti che - di fatto - azzerano a livelli
minimi anche capi di imputazione di estrema gravità.
tale linea interpretativa, che questo Giudice non ha mai condiviso nella propria giuri-
sprudenza pregressa, ha portato fino ad oggi sul territorio nazionale ad un vero e pro-
prio problema di politica di prevenzione e repressione dei crimini (anche più efferati) in
quanto frange sempre più estese di criminalità “aggregata” (anche se non organizzata
o associata) come in questo caso, hanno perfettamente percepito tale meccanismo
procedurale e sostanziale e lo sfruttano in modo abile ai propri fini e tornaconti, avendo
infatti intuito che lo stato incensuratezza formale (spesso addirittura - in altri e diversi
casi - nonostante molte condanne in primo grado non definitive…) può consentirgli di
uscire dal sistema carcerario sostanzialmente in poco tempo e di continuare tranquil-
lamente a delinquere perfino nella stessa città dove hanno svolto crimini fino a qualche
giorno o ora prima. o comunque di ottenere la concessione “automatica” solo per tale
stato delle già citate attenuanti generiche (e questo nonostante il chiaro disposto inibi-
torio in merito dell’art. 62 bis ultimo del c.P.: “in ogni caso, l’assenza di precedenti con-
danne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fon-
damento della concessione delle circostanze di cui al primo comma”.
sostanzialmente si è creato un meccanismo in base al quale in particolare alcuni set-
tori di criminalità straniera hanno identificato - anche con messaggi positivi al loro inter-

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