Page 237 - Rassegna 2-2016
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GIURISPRUDENZA

no - questo meccanismo di prassi, e quindi sfruttano tale situazione per poter continua-
re a delinquere in modo praticamente ripetitivo senza temere di essere definitivamente
bloccati al sistema giudiziario. si tratta di bande di predoni dediti all’attacco del patri-
monio privato, ma anche che attentano, come appare evidente in questo caso, alla
incolumità delle persone, perché l’incoraggiamento dovuto da tali scarcerazioni facili
galvanizza ed incoraggia il loro operato fino a spingerli a omicidi come quello attuale
che sono il corollario inevitabile di una vita dedicata all’attività di tipo predatorio contro
il patrimonio privato.
sfugge ormai tale dinamica ad ogni freno inibitorio, e per queste bande di predoni non
è più dato identificare il confine ragionevole tra l’aggressione al patrimonio privato e
l’aggressione fisica alle persone anche se, come in questo caso, senza sostanzialmen-
te alcun motivo apparente. tutto questo avviene fidando sul fatto che sostanzialmente
la scarcerazione comunque avverrà in termini ragionevolmente brevi atteso il sistema
di prassi sopra citato.
nel caso di specie, che si inserisce perfettamente nel quadro dinamico della nuova cri-
minalità predatoria emergente, non ritiene questo Giudice di poter concedere dunque
le attenuanti generiche per il solo stato di formale incensuratezza.
né la giovane età dei prevenuti può essere presa in considerazione per controbilanciare
con tali attenuanti il pesante carico di aggravanti atteso che la loro giovane età non li ha
portati certo ad ideare e realizzare una “ragazzata”, ma un crimine gravissimo attuato
con tutta la crudeltà sopra descritta. i comportamenti successivi, logici e scontati, nep-
pure meritano dignità di esame al fine della concessione di tali attenuanti. l’imputazione
contestata é dunque provata in ogni componente oggettiva e soggettiva.

calcolo della pena

ritiene questo Giudice - stante la estrema gravità del fatto come sopra dimostrato - di
dover considerare come pena base l’ergastolo in quanto per il capo B) - più grave -
essendo (logicamente) contestata l’aggravante ex art. 61 n. 2 c.P. (atteso che il
fatto/omicidio è stato commesso per poter realizzare la rapina rubricata sub a) scatta
automaticamente l’applicazione del disposto dell’art. 576 comma 1 n. 1 c.P. che pre-
vede - appunto - la pena dell’ergastolo.
Partendo da tale pena base, si devono calcolare gli aumenti successivi. non essendo
state concesse le attenuanti generiche da questo Giudice per i motivi esposti, va
aggiunta alla predetta pena base sub B) l’aumento di rito per le aggravanti di cui all’art.
61 n. 5 (vedere precisazione su errore materiale del Pm sul punto nell’udienza odierna)
e 112 c.P. n. 1 ma soprattutto va - in applicazione dell’art. 72 comma 2 - aggiunto l’au-
mento per la continuazione ex art. 81 cpv c.P. con gli altri delitti rubricati al capo a) e
c) e tale aumento complessivo ci porta ad irrogare la pena dell’ergastolo con isola-
mento diurno che si ritiene equo stabilire per un periodo di mesi 15.
su tale pena va calcolata infine la riduzione per la scelta del rito che ci porta alla pena
finale dell’ergastolo.
Gli imputati vanno condannati inoltre al pagamento in solido delle spese processuali e
di custodia cautelare.

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