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ERGASTOLO PER OMICIDIO IN RITO ABBREVIATO
sulla crudeltà della condotta
Già il GiP aveva rilevato come gli elementi di prova generica inducessero a ritenere la
sussistenza di modalità cruente dell’azione criminale deducibili dalle evidenti lesioni ai
polsi del ddddd, che avevano causato un abbondante sanguinamento, dalla durata dei
lamenti del medesimo (la moglie riferiva di averlo udito lamentarsi per un tempo di circa
15/20 minuti ed il medico legale stima in 10/15 minuti il tempo necessario per il soprav-
venire dell’evento letale) anche in considerazione dell’età della vittima.
il tribunale del riesame a sua volta, nel valutare la posizione del correo Xxxxx, nella
sua ordinanza del 26 maggio 2015, dopo aver ricostruito le modalità del delitto, sotto-
linea come al Xxxxx (e quindi a maggior ragione i correi Yyyyy ed zzzzz) vada attribuito
l’aver partecipato “ad una azione violenta ai danni di due persone notevolmente anzia-
ne e incapaci di opporre resistenza. Venne esercitato un grado di violenza anche supe-
riore a quello che sarebbe stato necessario al fine della consumazione della rapina,
tanto che le vittime vennero neutralizzare attraverso modalità efferatissime” (pag. 9
ordinanza tribunale del riesame 26.5.15, fol. 489 del fascicolo).
le modalità concrete dell’azione posta in essere dai due imputati denotano un’indole
malvagia ed assolutamente insensibile ad ogni richiamo umanitario (ex multis, cass.
sez. i, 19 dicembre 2007 n. 4495, ric. sepede ed altri) senza che rilevi l’aver allentato
i nastri che occludevano le vie aeree della Kkkkk appena prima di lasciarne l’abitazio-
ne, essendo tale accorgimento ragionevolmente dettato soltanto dall’aver constatato
l’intervenuta morte per soffocamento del ddddd (l’zzzzz dice in un interrogatorio di
aver temuto per la sua vita) e dalla consapevolezza, loro derivate dalla precisione delle
informazioni avute, circa il fatto che la Kkkkk sarebbe stata rinvenuta solo il giorno
dopo dal filippino che quotidianamente accudiva il ddddd, incapace di muoversi auto-
nomamente.
dunque tutti i soggetti agenti che operavano in quella casa con assoluta certezza
hanno avuto diretta percezione della tremenda agonia della vittima e si sono del tutto
disinteressati dalla orribile sofferenza che stava provando l’anziano ed innocuo pensio-
nato che è morto non una volta sola, ma ha certamente avuto la percezione della morte
più volte in quel tempo per lui interminabile in uno “stop and go” mai interrotto per una
immensa ed imperdonabile crudeltà degli attuali prevenuti.
come ha sentito la moglie i suoi disperati lamenti, non potevano non sentirli anche
loro… la casa era piccola e loro operavano a stretto giro di percezione di tali lamenti.
ma del resto lo stesso “trattamento” che avevano inferto alla vittima - che è stato bru-
talmente e senza alcuna necessità “incaprettata” - doveva ben far percepire loro che
le conseguenze sarebbero state poi quelle che sono realmente accadute…
era impossibile non prevederlo. oggi andare a ricercare con perizie o argomentazioni
strumentali un possibile “concorso” della vittima nelle cause della sua morte è un insul-
to alla comune e media intelligenza ricostruttiva. semplicemente: se i soggetti criminali
agenti non lo avessero sottoposto a quel “trattamento”, oggi il pensionato sarebbe vivo.
in questo quadro, si chiede questo Giudice dove andare a trovare un solo valido motivo
per concedere ai prevenuti le attenuanti generiche. salvo il fatto che - in palese ed ille-
gittima violazione del dell’art. 62 bis c.p. (“in ogni caso, l’assenza di precedenti con-
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