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LA GESTIONE DELLE CRISI INTERNAZIONALI NELLA DOTTRINA DELL’UNIONE EUROPEA
- specificato che la pesc si sarebbe fondata sullo sviluppo della reciproca
solidarietà politica tra gli stati membri, sull’individuazione delle questioni di
interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di conver-
genza delle azioni degli stati membri;
- aggiunto che la politica di sicurezza e difesa comune (psdc), già
politica europea di sicurezza e difesa (pesd) e denominata psdc dal
trattato di Lisbona, avrebbe costituito parte integrante della pesc. essa sareb-
be cioè stata uno strumento della politica estera dell’unione finalizzata al man-
tenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti ed al rafforzamento della
sicurezza internazionale. secondo quanto previsto dal vigente tue, avrebbe
riguardato tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicu-
rezza dell’unione e compreso la graduale definizione di una politica di difesa
comune. essa avrebbe dovuto assicurare che l’ue disponesse di una capacità
operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’unione avrebbe potuto avvalersi
di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace,
la prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della carta delle nazioni unite. il trattato specifica-
va che la politica di sicurezza e di difesa comune comprendeva la “graduale
definizione di una politica di difesa comune dell’unione”, per giungere ad una
difesa comune allorquando il consiglio europeo, deliberando all’unanimità,
avrebbe poi così deciso;
- precisato ed ampliato il novero delle cosiddette missioni di
petersberg, cui aggiunse azioni congiunte in materia di disarmo, missioni di
consulenza ed assistenza in materia militare, missioni di prevenzione dei con-
flitti, operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. il trattato precisa-
va che “tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrori-
smo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul
loro territorio”. per queste missioni fu previsto l’unione potesse ricorrere a
mezzi militari e civili ed il consiglio - all’unanimità - potesse affidare ad un
gruppo di stati membri la loro realizzazione. il coordinamento per gli aspetti
civili e militari di tali missioni poteva essere assicurato dall’alto
rappresentante;
- eliminato l’attuale divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate e con-
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