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LA TUTELA DEI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
E DEI DIRITTI UMANI
templato la possibilità che gli stati membri che desiderino assumere impegni
più vincolanti in questo ambito possano realizzare fra loro una “cooperazione
strutturata permanente”, previa decisione adottata a maggioranza qualificata
dal consiglio. a differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni
rafforzate, il trattato di Lisbona non prevedeva un numero minimo di paesi
partecipanti alla cooperazione strutturata permanente;
- incluso:
• una clausola di reciproca difesa, con l’obbligo di aiuto e di assistenza
reciproca fra gli stati membri, con tutti i mezzi, nel caso in cui uno stato fosse
oggetto di un’aggressione armata nel suo territorio, in conformità all’articolo 51
della carta delle nazioni unite e nel rispetto degli impegni dell’organizzazione
del trattato del nord-atlantico per gli stati membri che vi appartengano. tale
obbligo non pregiudicava il carattere specifico della politica di sicurezza e di
difesa di alcuni stati membri;
• una clausola di solidarietà, che imponeva all’unione ed agli stati membri
di agire congiuntamente qualora uno di questi sia oggetto di un attacco terrori-
stico o di una calamità naturale o provocata dall’uomo;
• una base giuridica specifica per l’aiuto umanitario e l’istituzione di un
corpo volontario europeo di aiuto.
il trattato di Lisbona ha tuttavia ribadito che il perseguimento della poli-
tica di sicurezza e di difesa comune:
- non pregiudicava il carattere specifico della politica di sicurezza e di
difesa di taluni stati membri;
- rispettava gli obblighi derivanti dal trattato del nord-atlantico, per gli
stati membri che ritenessero che la loro difesa comune si realizzi tramite la
nato, ed era compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adot-
tata in tale contesto.
tale approccio risultava così in sintonia con la volontà di cooperazione
reciprocamente espresse dalle due organizzazioni sin dagli accordi “Berlin plus”
conclusi tra la nato e l’ue a partire dal meeting in Berlino del 1996 (accordo
Western European Union Weu - nato), accordi che, tra l’altro, consentono
all’unione europea di accedere ai mezzi logistici della nato (mezzi di localiz-
zazione, comunicazione, comando e trasporto).
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