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quale presuppone che il richiedente: a) non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della
libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la
riabilitazione; b) non sia sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. L’autorizzazione inoltre può
essere negata dall’autorità di pubblica sicurezza qualora il soggetto abbia riportato condanna per
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a «chi non può provare la sua buona
condotta ». Al venir meno di tali condizioni consegue la revoca dell’autorizzazione. Inoltre con
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il decreto n. 98 del 2011 la normativa è mutata nel senso che «fermo restando quanto previsto dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252», non possono essere
titolari di esercizi commerciali, o locali, all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone
fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e alle società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 .
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Ciò distingue le barriere applicate ai concessionari rispetto a quelle predisposte per
l’apertura dei punti gioco è il livello di affidabilità richiesto. Infatti paradossalmente la disciplina
prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. per il rilascio della licenza risulta essere maggiormente restrittiva
rispetto a quella inerente il rilascio della stessa concessione in quanto, oltre all’applicazione della
normativa antimafia, prevede il diniego della licenza, anche se solo in caso di condanna
definitiva, per una serie di reati, delineati da una cornice edittale molto più ristretta rispetto a
quelli ostativi per il rilascio della concessione.
L’esperienza emersa dalle indagini della magistratura e delle forze dell’ordine suggerisce
l’opportunità di alcune modifiche legislative da apportare sul piano dei requisiti per la
partecipazione a gare o a procedure ad evidenza pubblica e il rilascio, rinnovo e il
mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici. Diverse infatti sono le proposte
presentate dalla Commissione antimafia nella già citata «Relazione sulle infiltrazioni mafiose e
criminali nel gioco lecito e illecito» del 2016. Tali riforme sono volte a conferire una maggiore
262 Art. 11 del T.U.L.P.S. Occorre inoltre rilevare come la Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre
1993, n. 440 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico
dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta.
263 Recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia».
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