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quale presuppone che il richiedente: a) non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della

            libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e  non abbia ottenuto la
            riabilitazione; b)  non sia sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o

            dichiarato delinquente  abituale, professionale  o per  tendenza. L’autorizzazione inoltre  può

            essere negata dall’autorità di pubblica sicurezza qualora il soggetto abbia riportato condanna per

            delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
            persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di

            rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a «chi non può provare la sua buona

            condotta ». Al venir meno di tali condizioni consegue la revoca dell’autorizzazione. Inoltre con
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            il decreto n. 98 del 2011 la normativa è mutata nel senso che «fermo restando quanto previsto dal testo
            unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio

            1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252», non possono essere

            titolari di esercizi commerciali, o locali, all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone
            fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall’articolo 10 della legge 31

            maggio 1965, n. 575, e alle società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di

            elementi relativi a tentativi di infiltrazione  mafiosa di cui all’articolo 10 del decreto del

            Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 .
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                  Ciò distingue le  barriere applicate ai concessionari rispetto a quelle predisposte  per
            l’apertura dei punti gioco è il livello di affidabilità richiesto. Infatti paradossalmente la disciplina

            prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. per il rilascio della licenza risulta essere maggiormente restrittiva

            rispetto a quella inerente il rilascio della stessa concessione in quanto, oltre all’applicazione della
            normativa  antimafia,  prevede  il  diniego  della  licenza,  anche  se  solo  in caso  di  condanna

            definitiva, per una serie di reati, delineati da una cornice edittale molto più ristretta rispetto a

            quelli ostativi per il rilascio della concessione.

                  L’esperienza emersa dalle indagini della magistratura e delle forze dell’ordine suggerisce
            l’opportunità di alcune modifiche legislative  da apportare  sul piano dei requisiti per la

            partecipazione a gare o a procedure ad evidenza pubblica e il rilascio, rinnovo e il

            mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici. Diverse  infatti sono le proposte

            presentate dalla Commissione antimafia nella già citata «Relazione  sulle infiltrazioni mafiose  e
            criminali nel gioco lecito e illecito» del 2016.  Tali riforme sono volte a conferire una maggiore


            262   Art. 11 del T.U.L.P.S.  Occorre inoltre rilevare come la Corte costituzionale, con  sentenza 2-16 dicembre
               1993, n. 440 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico
               dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta.
            263   Recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
               informazioni antimafia».

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