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l’assenza dei suddetti precedenti penali o la pendenza di procedimenti per i delitti suindicati . I
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            soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati dall’art. 85  del d.lgs. 159/2011. Per
            l’apertura del punto gioco da parte dello  stesso concessionario, del gestore o del terzo

            incaricato, è necessario altresì il rilascio, ex art. 88 T.U.L.P.S., della licenza da parte del questore

            del luogo in cui dovrebbe essere attivato il pubblico esercizio che presuppone ulteriori requisiti,

            per certi versi, anche più stringenti di quelli necessari ad ottenere la stessa concessione.
                  La normativa in oggetto tuttavia non è esente da problematiche e manifesta talvolta un

            diffuso difetto di coordinamento tra le diversi disposizioni in quanto, con riferimento al rilascio

            della concessione:

                  -  non per tutti i delitti considerati rileva la pendenza del procedimento già nella fase delle
                     indagini preliminari (ammesso, peraltro, che l’iscrizione al registro delle notizie di reato

                     possa essere nota);

                  -  nell’ipotesi dei reati commessi all’estero, la legislazione non si preoccupa di richiamare
                     le nozioni  di criminalità organizzata e riciclaggio riconosciute dai  competenti organi

                     internazionali;

                  -  il nucleo delle fattispecie criminose appare rimanere confinato ai delitti indicati nell’art.

                     51, comma 3-bis, c.p.p., dal quale rimangono del tutto escluse altre categorie di reato di

                     particolare allarme sociale e, segnatamente, le più gravi fattispecie di reati comuni (ad
                     esempio i reati di omicidio consumato o tentato), i reati di terrorismo, quelli contro la

                     pubblica amministrazione e le più gravi violazioni di natura fiscale. Così, pure, per i

                     reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., il divieto diventa
                     operativo solo al momento della pronuncia di sentenza di condanna in grado di appello

                     e, nel silenzio della legge, non vi è alcuna possibilità  di far valere la causa  ostativa

                     laddove essi siano commessi all’estero .
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                  3.3 La rete fisica dei punti gioco (segue)

                  Le barriere all’ingresso si estendono anche alla rete fisica dei punti di gioco (noti anche

            come  corner)  ovvero a tutti quegli esercizi  pubblici ove si  offrono servizi di gioco e raccolta

            scommesse. Questi ultimi infatti debbono ottenere la licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., la


            260   Al fine di agevolare e velocizzare la raccolta delle informazioni per la relativa certificazione antimafia, ADM
               ha predisposto, con comunicato del 13 novembre  2014, un nuovo servizio telematico in area riservata ai
               concessionari per la trasmissione dei dati necessari.
            261   Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, relatore Sen. Stefano Vaccari, approvata dalla
               Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il 6 luglio
               2016, pag. 40.

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