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l’assenza dei suddetti precedenti penali o la pendenza di procedimenti per i delitti suindicati . I
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soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati dall’art. 85 del d.lgs. 159/2011. Per
l’apertura del punto gioco da parte dello stesso concessionario, del gestore o del terzo
incaricato, è necessario altresì il rilascio, ex art. 88 T.U.L.P.S., della licenza da parte del questore
del luogo in cui dovrebbe essere attivato il pubblico esercizio che presuppone ulteriori requisiti,
per certi versi, anche più stringenti di quelli necessari ad ottenere la stessa concessione.
La normativa in oggetto tuttavia non è esente da problematiche e manifesta talvolta un
diffuso difetto di coordinamento tra le diversi disposizioni in quanto, con riferimento al rilascio
della concessione:
- non per tutti i delitti considerati rileva la pendenza del procedimento già nella fase delle
indagini preliminari (ammesso, peraltro, che l’iscrizione al registro delle notizie di reato
possa essere nota);
- nell’ipotesi dei reati commessi all’estero, la legislazione non si preoccupa di richiamare
le nozioni di criminalità organizzata e riciclaggio riconosciute dai competenti organi
internazionali;
- il nucleo delle fattispecie criminose appare rimanere confinato ai delitti indicati nell’art.
51, comma 3-bis, c.p.p., dal quale rimangono del tutto escluse altre categorie di reato di
particolare allarme sociale e, segnatamente, le più gravi fattispecie di reati comuni (ad
esempio i reati di omicidio consumato o tentato), i reati di terrorismo, quelli contro la
pubblica amministrazione e le più gravi violazioni di natura fiscale. Così, pure, per i
reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., il divieto diventa
operativo solo al momento della pronuncia di sentenza di condanna in grado di appello
e, nel silenzio della legge, non vi è alcuna possibilità di far valere la causa ostativa
laddove essi siano commessi all’estero .
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3.3 La rete fisica dei punti gioco (segue)
Le barriere all’ingresso si estendono anche alla rete fisica dei punti di gioco (noti anche
come corner) ovvero a tutti quegli esercizi pubblici ove si offrono servizi di gioco e raccolta
scommesse. Questi ultimi infatti debbono ottenere la licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., la
260 Al fine di agevolare e velocizzare la raccolta delle informazioni per la relativa certificazione antimafia, ADM
ha predisposto, con comunicato del 13 novembre 2014, un nuovo servizio telematico in area riservata ai
concessionari per la trasmissione dei dati necessari.
261 Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, relatore Sen. Stefano Vaccari, approvata dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il 6 luglio
2016, pag. 40.
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