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efficacia alle barriere già predisposte all’ingresso della filiera del sistema legale dei giochi per la

            prevenzione di infiltrazioni delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e potrebbero
            riguardare diversi ambiti, tra i quali:

                  -  l’ampliamento dei delitti ostativi con particolare riguardo: alle fattispecie più gravi di

                     reati in materia fiscale, con particolare attenzione ai delitti di cui agli artt. 2 e 8 del

                     decreto legislativo n. 74 del 2000, che puniscono colui che, al fine di consentire a terzi
                     l’evasione delle imposte, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni

                     inesistenti, solitamente  personaggi a capo di società fantasma dedicate a tale attività

                     (fenomeno delle cosiddette società cartiere) (articolo 8) e colui  che utilizza, in

                     dichiarazione, tale falsa documentazione  (articolo 2); ai delitti contro la pubblica
                     amministrazione (dunque a tutte le forme di peculato, corruzione  e concussione,

                     malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, traffico

                     di influenze illecite); ai delitti  di autoriciclaggio  (648-ter comma 1 c.p.), scambio
                     elettorale politico mafioso (416-ter c.p.), ai delitti di terrorismo;

                  -  considerare non solo i delitti consumati ma anche quelli tentati ai fini ostativi;

                  -  equiparare ai fini interdittivi la sentenza ex 444 c.p.p. a quella  di condanna e

                     considerare anche le condanne riportate all’estero;

                  -  estendere ai concessionari delle reti online di raccolta di gioco a distanza, ai gestori e
                     terzi incaricati degli apparecchi e ai proprietari, produttori e importatori degli

                     apparecchi la normativa che sottopone il rilascio della prevista autorizzazione alla

                     presenza dei requisiti di cui alla normativa antimafia e agli artt. 11, 12, 92 e 131 del
                     T.U.L.P.S.

                  Infine risulta necessario uniformare la disciplina per il rilascio di concessioni e

            autorizzazioni a  tutti i soggetti della filiera, compresi i concessionari delle reti  online  per la

            raccolta di gioco a distanza e i proprietari, produttori e importatori degli apparecchi.




            4.    I momenti illeciti dell’impresa di gioco


                  Le barriere all’ingresso della filiera, sebbene rappresentino un  primo contenimento

            all’accesso delle imprese mafiose nel settore legale, non sono certamente sufficienti da sole a

            colmare le  molteplici  modalità  di infiltrazione della criminalità organizzata e dunque la

            permeabilità e la vulnerabilità del sistema di  gioco legale. Esse infatti rappresentano più che


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