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modello, che pur non determinando un vero e proprio inganno, comportano in ogni caso un
accostamento improprio ad altri prodotti.
Tentativi di conferire livelli di tutela maggiori sono stati posti in essere attraverso accordi
bilaterali, come quello firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958, relativo alla protezione delle
denominazioni di origine. L’accordo di Lisbona prevede un meccanismo di registrazione
internazionale delle denominazioni di origine dei prodotti con caratteristiche legate all’ambiente
geografico da cui provengono. Il livello di tutela è rilevante, poiché è efficace, secondo l’art. 3,
contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l’origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione
sia tradotta e accompagnata da espressioni come “genere”, “tipo”, “modo”, “imitazione” o simili. L’accordo di
Lisbona, tuttavia, ha visto la partecipazione di soli 28 Paesi: Algeria, Bulgaria, Bosnia
Erzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Corea del Nord,
Francia, Gabon, Georgia, Haiti, Ungheria, Iran, Israele, Italia, Messico, Nicaragua, Peru,
Moldavia, Slovacchia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Portogallo, Togo e Tunisia.
Non sono presenti, ad esempio, Stati Uniti, Canada e molti Paesi asiatici, in cui il
fenomeno contraffattivo è notevolmente sviluppato.
La legislazione comunitaria, invece, è sicuramente più coerente, anche in relazione alla
necessità di tutelare interessi più omogenei. Anche all’interno dell’Unione, in ogni caso, i
prodotti vitivinicoli godono di una protezione differente e superiore rispetto a quella garantita
alle restanti denominazioni di origine. Per questa tipologia di prodotti, ad esempio, è in vigore il
Reg. C.E. n. 479/2008, a cui si affianca il Reg. C.E. n. 100/2008 riguardante le bevande
spiritose. Ciò su cui questi regolamenti si incentrano sono è l’etichettatura, congiuntamente alle
modalità di utilizzo delle qualifiche; in particolare viene operata una distinzione tra
denominazioni di origine e indicazioni geografiche, dove le prime sono attribuibili ad un vino le
cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente
geografico ed ai suoi fattori naturali o umani, mentre le seconde sono attribuibili a vini che
possiedano, ex art. 34, qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica.
2.1.2 L’Italian sounding, e la sua incidenza sul web
La contraffazione in senso stretto riguarda principalmente illeciti relativi alla violazione
dei marchi, delle denominazioni di origine come DOP o IGP, fino ad arrivare alla
contraffazione del prodotto in sé, andando a compromettere talvolta anche l’aspetto
igienico/sanitario.
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