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modello, che pur non determinando un vero e proprio inganno, comportano in ogni caso un

            accostamento improprio ad altri prodotti.
                   Tentativi di conferire livelli di tutela maggiori sono stati posti in essere attraverso accordi

            bilaterali,  come  quello  firmato  a  Lisbona  il  31  ottobre  1958,  relativo  alla  protezione  delle

            denominazioni di origine. L’accordo di Lisbona prevede un  meccanismo di registrazione

            internazionale delle denominazioni di origine dei prodotti con caratteristiche legate all’ambiente
            geografico da cui provengono. Il livello di tutela è rilevante, poiché è efficace, secondo l’art. 3,

            contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l’origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione

            sia tradotta e accompagnata da espressioni come “genere”, “tipo”, “modo”, “imitazione” o simili. L’accordo di

            Lisbona,  tuttavia, ha  visto la partecipazione di soli 28 Paesi: Algeria, Bulgaria, Bosnia
            Erzegovina,  Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Corea del Nord,

            Francia,  Gabon,  Georgia, Haiti,  Ungheria,  Iran,  Israele, Italia,  Messico,  Nicaragua,  Peru,

            Moldavia, Slovacchia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Portogallo, Togo e Tunisia.
                   Non  sono  presenti,  ad  esempio,  Stati  Uniti,  Canada  e  molti  Paesi  asiatici,  in  cui  il

            fenomeno contraffattivo è notevolmente sviluppato.

                   La legislazione comunitaria, invece, è sicuramente più coerente, anche in relazione alla

            necessità di  tutelare  interessi  più omogenei.  Anche all’interno dell’Unione, in ogni caso,  i

            prodotti vitivinicoli godono di una protezione differente e superiore rispetto a quella garantita
            alle restanti denominazioni di origine. Per questa tipologia di prodotti, ad esempio, è in vigore il

            Reg. C.E. n.  479/2008, a cui si affianca il Reg. C.E. n.  100/2008  riguardante le bevande

            spiritose. Ciò su cui questi regolamenti si incentrano sono è l’etichettatura, congiuntamente alle
            modalità  di  utilizzo  delle  qualifiche;  in  particolare  viene  operata  una  distinzione  tra

            denominazioni di origine e indicazioni geografiche, dove le prime sono attribuibili ad un vino le

            cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente

            geografico ed ai  suoi fattori naturali o umani, mentre le seconde  sono attribuibili a vini che
            possiedano, ex art. 34, qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica.



            2.1.2 L’Italian sounding, e la sua incidenza sul web

                   La contraffazione in senso stretto riguarda principalmente illeciti relativi alla violazione
            dei marchi, delle denominazioni di origine come DOP o IGP, fino ad arrivare alla

            contraffazione del prodotto in  sé, andando a compromettere  talvolta anche l’aspetto

            igienico/sanitario.






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