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qualità e l’unicità dei loro prodotti, e dall’altro vi sono Paesi tale interesse non lo hanno, ma, al

            contrario, giovano del fenomeno del cosiddetto Italian sounding.
                   In linea con quando accade all’estero, anche in Italia ormai si registra un quasi totale

            superamento  dei  timori  prima legati al commercio elettronico nel  settore vitivinicolo ed

            agroalimentare. Ciò è dimostrato dalle scelte di tipo strategico che le grandi piattaforme di e-

            commerce, come eBay o  Amazon, hanno attuato; sezioni specializzate  nella vendita di cibi e
            bevande, o, addirittura, negozi elettronici indipendenti.

                   Tuttavia, parallelamente all’aumento delle misure di sicurezza relative ai sistemi di

            pagamento, o al packaging per il trasporto, la necessità che si avverte è quella di tutelare sul web

            anche le denominazioni di origine e gli elementi relativi alla Proprietà Intellettuale.
                   In internet, infatti, le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni di Origine presentano

            un duplice ordine di problemi. Da un lato, infatti, ciò che può essere abusato è il marchio del

            produttore o  del distributore,  ma, dall’altro, può essere oggetto di condotta illecita anche  le
            denominazioni o le aggettivazioni false o improprie. Tali problematiche si vanno ad aggiungere

            ad un rischio proprio del commercio in Internet, che consiste nella discrasia tra descrizione del

            prodotto nell’offerta pubblicata e l’effettiva consistenza dello stesso.



            2.1.1 Il quadro normativo
                   Nell’ambito della  World Trade Organization  ha effetto il  TRIPs Agreement , un accordo
                                                                                              32
            adottato a Marrakech  15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti  di  Proprietà Intellettuale

            attinenti al commercio, poi ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
                   L’accordo TRIPs, tuttavia, accorda ad una serie di istituti del diritto  industriale per le

            indicazioni geografiche uno standard minimo di tutela estremamente basso.  L’unica tutela

            prevista dall’accordo, infatti, è quella riferita all’inganno del pubblico   33 ; non è prevista

            antigiuridicità, se non per i prodotti vinicoli , invece, per l’utilizzo di locuzioni come tipo, o
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            32   The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
            33   Art. 22, comma 3. Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su
               richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione
               geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per
               tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull’effettivo luogo d’origine.
            34   Art. 23, comma 3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a
               ciascuna indicazione, fatte  salve le disposizioni dell’art. 22, paragrafo 4. Ciascun Membro  determina le
               condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo
               conto  della  necessità  di  fare  in  modo che  i  produttori  interessati  ricevano  un trattamento  equo  e che  i
               consumatori non siano tratti in inganno.



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