Page 144 - Quaderno 2017-9
P. 144
qualità e l’unicità dei loro prodotti, e dall’altro vi sono Paesi tale interesse non lo hanno, ma, al
contrario, giovano del fenomeno del cosiddetto Italian sounding.
In linea con quando accade all’estero, anche in Italia ormai si registra un quasi totale
superamento dei timori prima legati al commercio elettronico nel settore vitivinicolo ed
agroalimentare. Ciò è dimostrato dalle scelte di tipo strategico che le grandi piattaforme di e-
commerce, come eBay o Amazon, hanno attuato; sezioni specializzate nella vendita di cibi e
bevande, o, addirittura, negozi elettronici indipendenti.
Tuttavia, parallelamente all’aumento delle misure di sicurezza relative ai sistemi di
pagamento, o al packaging per il trasporto, la necessità che si avverte è quella di tutelare sul web
anche le denominazioni di origine e gli elementi relativi alla Proprietà Intellettuale.
In internet, infatti, le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni di Origine presentano
un duplice ordine di problemi. Da un lato, infatti, ciò che può essere abusato è il marchio del
produttore o del distributore, ma, dall’altro, può essere oggetto di condotta illecita anche le
denominazioni o le aggettivazioni false o improprie. Tali problematiche si vanno ad aggiungere
ad un rischio proprio del commercio in Internet, che consiste nella discrasia tra descrizione del
prodotto nell’offerta pubblicata e l’effettiva consistenza dello stesso.
2.1.1 Il quadro normativo
Nell’ambito della World Trade Organization ha effetto il TRIPs Agreement , un accordo
32
adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di Proprietà Intellettuale
attinenti al commercio, poi ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
L’accordo TRIPs, tuttavia, accorda ad una serie di istituti del diritto industriale per le
indicazioni geografiche uno standard minimo di tutela estremamente basso. L’unica tutela
prevista dall’accordo, infatti, è quella riferita all’inganno del pubblico 33 ; non è prevista
antigiuridicità, se non per i prodotti vinicoli , invece, per l’utilizzo di locuzioni come tipo, o
34
32 The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
33 Art. 22, comma 3. Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su
richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione
geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per
tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull’effettivo luogo d’origine.
34 Art. 23, comma 3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a
ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell’art. 22, paragrafo 4. Ciascun Membro determina le
condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo
conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i
consumatori non siano tratti in inganno.
- 142 -

