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contraffazione dei servizi costituisce oggi un rischio fondato, e una realtà, basandosi su gli stessi

            elementi che rendono possibile la contraffazione online dei diversi prodotti.


            1.2.3 Il quadro normativo

                   I maggiori ordinamenti, sia in ambito europeo che americano offrono strumenti efficaci

            ai titolari dei diritti, purché, però, questi siano disposti a  svolgere un ruolo attivo, sia nella
            prevenzione, che nel  monitoraggio  e nel successivo contrasto.  Nonostante ad  oggi il rilievo

            della problematica sia sicuramente maggiore rispetto alla data di emanazione della Direttiva sul

            commercio elettronico, 2001, e anche rispetto alla sua attuazione  nel nostro Paese, 2003, la

            giurisprudenza,  sia nazionale che comunitaria, ha delineato una  serie di linee guida  per
            l’individuazione, principalmente, delle responsabilità dei vari attori. L’Italia, in questo campo,

            opera in prima fila sia dal punto di vista giudiziario, sia dal punto di vista amministrativo, con

            l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e con il Garante delle Telecomunicazioni.
                   La normativa comunitaria di riferimento riguarda due ambiti:  in  tema di diritti di

            Proprietà Industriale  opera la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita in

            Italia dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE

            relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare

            riferimento al commercio elettronico”. Per quanto riguarda i diritti d’autore, invece, la fonte essenziale
            è la direttiva 2010/13/EU sui servizi di media audiovisivi, cosiddetta Direttiva SMA.

                   Nel caso della  Proprietà Industriale, la tutela è più difficoltosa, sia per una minore

            copertura normativa, in quanto la direttiva sul commercio elettronico prevede un’assunzione di
            responsabilità da  parte  dell’Internet Service  Provider  piuttosto limitata, sia per  una maggiore

            difficoltà nell’identificazione e nel riconoscimento di eventuali falsi.



            1.2.3.1 La normativa comunitaria sul commercio elettronico
                   La fonte principale a  livello comunitario  sul commercio elettronico è la direttiva

            2000/31/CE, e riguarda gli Internet Service Provider, ossia quelle aziende che forniscono servizi

            internet. Il Provider è un intermediario della comunicazione, attraverso cui passa ogni attività in

            rete. La direttiva fornisce un approccio particolare alla materia, in quanto, al fine di promuovere
            lo sviluppo del commercio elettronico, tende ad escludere la responsabilità dei provider per i

            contenuti immessi in rete dagli utenti, qualora si limitino a far fluire il traffico in rete svolgendo

            operazioni di tipo passivo.

                   La direttiva europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale nel 2003, con il Decreto



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