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contraffazione dei servizi costituisce oggi un rischio fondato, e una realtà, basandosi su gli stessi
elementi che rendono possibile la contraffazione online dei diversi prodotti.
1.2.3 Il quadro normativo
I maggiori ordinamenti, sia in ambito europeo che americano offrono strumenti efficaci
ai titolari dei diritti, purché, però, questi siano disposti a svolgere un ruolo attivo, sia nella
prevenzione, che nel monitoraggio e nel successivo contrasto. Nonostante ad oggi il rilievo
della problematica sia sicuramente maggiore rispetto alla data di emanazione della Direttiva sul
commercio elettronico, 2001, e anche rispetto alla sua attuazione nel nostro Paese, 2003, la
giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, ha delineato una serie di linee guida per
l’individuazione, principalmente, delle responsabilità dei vari attori. L’Italia, in questo campo,
opera in prima fila sia dal punto di vista giudiziario, sia dal punto di vista amministrativo, con
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e con il Garante delle Telecomunicazioni.
La normativa comunitaria di riferimento riguarda due ambiti: in tema di diritti di
Proprietà Industriale opera la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita in
Italia dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico”. Per quanto riguarda i diritti d’autore, invece, la fonte essenziale
è la direttiva 2010/13/EU sui servizi di media audiovisivi, cosiddetta Direttiva SMA.
Nel caso della Proprietà Industriale, la tutela è più difficoltosa, sia per una minore
copertura normativa, in quanto la direttiva sul commercio elettronico prevede un’assunzione di
responsabilità da parte dell’Internet Service Provider piuttosto limitata, sia per una maggiore
difficoltà nell’identificazione e nel riconoscimento di eventuali falsi.
1.2.3.1 La normativa comunitaria sul commercio elettronico
La fonte principale a livello comunitario sul commercio elettronico è la direttiva
2000/31/CE, e riguarda gli Internet Service Provider, ossia quelle aziende che forniscono servizi
internet. Il Provider è un intermediario della comunicazione, attraverso cui passa ogni attività in
rete. La direttiva fornisce un approccio particolare alla materia, in quanto, al fine di promuovere
lo sviluppo del commercio elettronico, tende ad escludere la responsabilità dei provider per i
contenuti immessi in rete dagli utenti, qualora si limitino a far fluire il traffico in rete svolgendo
operazioni di tipo passivo.
La direttiva europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale nel 2003, con il Decreto
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