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Le metodologie di approccio e la possibilità di rilevare frodi su internet si differenziano,

            in ogni caso, in base alle diverse forme che il commercio elettronico ha assunto.
                   Vi sono, infatti, diversi tipi di commercio elettronico, e sono gestiti dai Commercial Service

            Provider , una specificazione della più ampia categoria degli  Internet Service Provider. A livello
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            normativo il commercio elettronico è regolato dal Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003,

            che ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE. All’art. 1 del decreto si tratta dei prestatori di
            servizi della società dell’informazione, ossia soggetti che conducono attività economiche svolgendole in linea (on

            line) e qualsiasi servizio della società dell’informazione prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per

            via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
                   I Commercial Service Provider offrono servizi di  tipo diverso a seconda  della tipologia di
            attività economica che si vuole porre in essere. Si parlerà di servizi Business to Business in caso

            di vendita tra due operatori economici, di Business to Consumer in caso di vendita al dettaglio,

            e di Peer to Peer in caso di realtà che coinvolgono pluralità di clienti. Tali servizi, poi, possono
            essere forniti direttamente all’azienda manifatturiera, oppure ad intermediari, come eBay.

                   Individuare siti che mettono in vendita merce contraffatta non è semplice, tuttavia le

            prassi di contrasto delle Forze dell’Ordine individuano alcune linee guida. Un primo criterio, ad

            esempio, può  essere quello dei prezzi anormalmente bassi, più del  fisiologico  calo dovuto

            all’abbattimento dei costi di  gestione  che caratterizza il commercio elettronico. Poi, altri
            campanelli d’allarme possono essere la proposta di beni non presenti nei cataloghi ufficiali dei

            titolari del marchio o l’eccessiva disponibilità di prodotti. Infine, il falso può interessare anche

            etichette e imballaggi, come si è potuto costatare su alcune piattaforme di e-commerce cinese, o
            ricevute e scontrini contraffatti, ovvero  scontrini, ricevute e fatture con l’intestazione  dei

            marchi più famosi relativi a vendite mai avvenute.

                   Da un punto di vista più tecnico, inoltre, possono essere schematizzate alcune tipologie

            di procedure illecite che precedono la vendita di prodotti contraffatti.
                   Si  può parlare di  hacking  o  defacement, ovvero  pagine web in  cui viene venduta  merce

            contraffatta e che sono inserite in siti legali. Questo tipo di tecnica è rivolta principalmente al

            consumatore inconsapevole, che a sua insaputa viene reindirizzato  da un  sito legale ad uno

            illegale. Si parla poi di cybersquatting quando un soggetto si impossessa in malafede di un nome a
            dominio corrispondente ad un segno tutelato dal diritto industriale, ma di questo si tratterà in

            seguito.




            21   I Commercial Service Provider offrono pacchetti di servizi che includono l’accesso a Internet, servizi di hosting e
               software per l’e-commerce.


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