Page 128 - Quaderno 2017-9
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Nella parte iniziale  il Regolamento introduce l’oggetto degli eventuali interventi, che
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            saranno rivolti alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la
            riesportazione, merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione e merci vincolate

            a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

                   Dopo aver indicato le  merci escluse dall’ambito di applicazione , all’art. 3 vengono
                                                                                       12
            illustrati i soggetti che possono presentare domanda di intervento.
                   A  livello  di  procedure  di  operazione,  il  nuovo  Regolamento  introduce  una  serie  di

            novità. Un aspetto  toccato è quello  della notifica alle parti; infatti, conseguentemente a una

            decisione di svincolo o di blocco delle merci le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore

            delle merci la sospensione dello svincolo delle merci o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale
            sospensione o dal blocco . O ancora, un altro settore trattato riguarda l’uso delle informazioni; il
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            destinatario delle decisioni, infatti, avrà maggiore facoltà di utilizzare le informazioni ricevute

            dalle autorità  doganali per esercitare  i propri  diritti,  come  avviare  un procedimento  per
            determinare se un diritto di  Proprietà Intellettuale  è stato violato, avviare un procedimento

            penale, o anche chiedere un risarcimento all’autore della violazione .
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                   Viene estesa la lista dei diritti di proprietà intellettuali tutelabili, poiché alla categoria si

            aggiungono le denominazioni commerciali, nella misura in cui siano protette come diritti

            esclusivi di  Proprietà Intellettuale  dal diritto  nazionale, le topografie di prodotti a
            semiconduttori, e i modelli di utilità e dispositivi ideati con la finalità di rendere possibile o

            facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

                   Si introducono, poi, procedure  semplificate per la distruzione dei beni, sia in caso di
            sequestro,  che in riferimento alle cosiddette  piccole spedizioni.  Nel primo caso, la Dogana

            potrà procedere alla distruzione delle merci  sospettare di violare un  Diritto di Proprietà

            Intellettuale senza necessità di emissione di un provvedimento giudiziale di accertamento della

            contraffazione, a patto che vi sia l’accordo alla distruzione da parte del detentore delle merci o




            11   Artt. 1-3, Reg. UE n. 698/2013.
            12   Art. 1, comma 3, Reg. UE n. 698/2013: Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state
               immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare.
               Art. 1, comma 4, Reg. UE n. 698/2013: Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere
               commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
               Art. 1, comma 5, Reg. UE n. 698/2013: Il presente regolamento non si applica alle merci fabbricate con il
               consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente
               autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in
               quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto.
            13   Art. 17, comma 3, Reg. UE n. 698/2013.
            14   Art. 21, Reg. UE n. 698/2013.



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