Page 128 - Quaderno 2017-9
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Nella parte iniziale il Regolamento introduce l’oggetto degli eventuali interventi, che
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saranno rivolti alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la
riesportazione, merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione e merci vincolate
a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.
Dopo aver indicato le merci escluse dall’ambito di applicazione , all’art. 3 vengono
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illustrati i soggetti che possono presentare domanda di intervento.
A livello di procedure di operazione, il nuovo Regolamento introduce una serie di
novità. Un aspetto toccato è quello della notifica alle parti; infatti, conseguentemente a una
decisione di svincolo o di blocco delle merci le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore
delle merci la sospensione dello svincolo delle merci o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale
sospensione o dal blocco . O ancora, un altro settore trattato riguarda l’uso delle informazioni; il
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destinatario delle decisioni, infatti, avrà maggiore facoltà di utilizzare le informazioni ricevute
dalle autorità doganali per esercitare i propri diritti, come avviare un procedimento per
determinare se un diritto di Proprietà Intellettuale è stato violato, avviare un procedimento
penale, o anche chiedere un risarcimento all’autore della violazione .
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Viene estesa la lista dei diritti di proprietà intellettuali tutelabili, poiché alla categoria si
aggiungono le denominazioni commerciali, nella misura in cui siano protette come diritti
esclusivi di Proprietà Intellettuale dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a
semiconduttori, e i modelli di utilità e dispositivi ideati con la finalità di rendere possibile o
facilitare l’elusione di misure tecnologiche.
Si introducono, poi, procedure semplificate per la distruzione dei beni, sia in caso di
sequestro, che in riferimento alle cosiddette piccole spedizioni. Nel primo caso, la Dogana
potrà procedere alla distruzione delle merci sospettare di violare un Diritto di Proprietà
Intellettuale senza necessità di emissione di un provvedimento giudiziale di accertamento della
contraffazione, a patto che vi sia l’accordo alla distruzione da parte del detentore delle merci o
11 Artt. 1-3, Reg. UE n. 698/2013.
12 Art. 1, comma 3, Reg. UE n. 698/2013: Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state
immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare.
Art. 1, comma 4, Reg. UE n. 698/2013: Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere
commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 1, comma 5, Reg. UE n. 698/2013: Il presente regolamento non si applica alle merci fabbricate con il
consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente
autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in
quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto.
13 Art. 17, comma 3, Reg. UE n. 698/2013.
14 Art. 21, Reg. UE n. 698/2013.
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