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spese legali e di quelle legate alla prevenzione del fenomeno, gli oneri di Trademark Registration, o
l’assuefazione del marchio .
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Oltre a queste ripercussioni dirette, tuttavia, il fenomeno contraffattivo genera una serie
di lesività diffuse, che interessano numerose macro aree. In primo luogo, deve essere preso in
considerazione il danno all’Erario, poiché la messa in commercio di merce contraffatta avviene
attraverso meccanismi paralleli, che fanno dei loro punti di forza l’evasione dell’IVA e delle
imposte sui redditi. Correlato a quest’aspetto, vi è un più generico danno sociale, che si
estrinseca nella disoccupazione; la non competitività di imprese regolari, infatti, tende ad
enfatizzare il ruolo di ammortizzatore sociale che in alcune zone la criminalità organizzata
riveste.
Aldilà del fenomeno contraffattivo in sé, inteso sia come fattispecie criminosa che come
concetto e idea, lo sviluppo tecnologico, e in particolare lo sviluppo della rete internet, ha
consentito al falso guadagnare numerose posizioni in termini di diffusione. La rete, infatti, da
un lato è una piattaforma di distribuzione dalle innumerevoli possibilità, sia in termini di
anonimato dei venditori, sia in termini di tutela degli acquirenti, ma dall’altro, è anche un mezzo
efficiente per commercializzare prodotti contraffatti nei confronti di quella percentuale
minoritaria di acquirenti inconsapevoli, o comunque non corresponsabili. Il mercato
elettronico, infatti, è l’unico mercato dove la merce non viene materialmente vista prima di
essere acquistata, ma viene solo presentata dal venditore, in determinati casi anche senza il
preventivo controllo di un supervisore.
1.1.1 Il marchio e la sua tutela
Prima di esaminare come nell’ordinamento nazionale il marchio sia tutelato, è
opportuno inquadrare cosa si intenda per Proprietà Intellettuale, che è il grande sistema in cui la
materia è inserita. Una prima suddivisione della macro area può essere effettuata parlando di
Proprietà Industriale, da un lato, e Diritto d’Autore, o copyright, dall’altro. Mentre la Proprietà
Industriale tratta di brevetti, marchi e modelli di utilità, il Diritto d’Autore ha come oggetto
della tutela lavori artistici, letterari e di disegno architettonico. La Proprietà Industriale va a
tutelare, a sua volte, in primo luogo marchi e segni distintivi, e poi brevetti. Per quanto riguarda
i marchi e i segni distintivi, la tutela ha durata indefinita, con la particolarità dei dieci anni
qualora si tratti di marchi registrati.
4 Cfr. ALTIERO, GNONI, MARINELLI, TATTA, Strategie di contrasto alla contraffazione, Roma, 2015.
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