Page 124 - Quaderno 2017-9
P. 124

spese legali e di quelle legate alla prevenzione del fenomeno, gli oneri di Trademark Registration, o

            l’assuefazione del marchio .
                                       4
                   Oltre a queste ripercussioni dirette, tuttavia, il fenomeno contraffattivo genera una serie

            di lesività diffuse, che interessano numerose macro aree. In primo luogo, deve essere preso in

            considerazione il danno all’Erario, poiché la messa in commercio di merce contraffatta avviene

            attraverso meccanismi paralleli, che fanno dei loro punti di forza l’evasione dell’IVA e delle
            imposte  sui redditi. Correlato a  quest’aspetto,  vi è  un più  generico danno sociale,  che si

            estrinseca nella  disoccupazione;  la  non  competitività  di  imprese regolari,  infatti, tende  ad

            enfatizzare il ruolo di ammortizzatore sociale che in alcune zone la criminalità organizzata

            riveste.
                   Aldilà del fenomeno contraffattivo in sé, inteso sia come fattispecie criminosa che come

            concetto  e idea, lo sviluppo  tecnologico, e in particolare lo  sviluppo della rete internet, ha

            consentito al falso guadagnare numerose posizioni in termini di diffusione. La rete, infatti, da
            un  lato  è  una  piattaforma  di  distribuzione  dalle  innumerevoli  possibilità,  sia  in  termini  di

            anonimato dei venditori, sia in termini di tutela degli acquirenti, ma dall’altro, è anche un mezzo

            efficiente per commercializzare prodotti contraffatti nei confronti di quella percentuale

            minoritaria di acquirenti inconsapevoli, o  comunque non corresponsabili. Il  mercato

            elettronico, infatti, è l’unico mercato dove la merce non viene  materialmente  vista prima  di
            essere acquistata,  ma viene  solo  presentata dal venditore, in determinati casi  anche  senza il

            preventivo controllo di un supervisore.


            1.1.1 Il marchio e la sua tutela

                   Prima di esaminare come nell’ordinamento nazionale il marchio sia tutelato, è

            opportuno inquadrare cosa si intenda per Proprietà Intellettuale, che è il grande sistema in cui la

            materia è inserita. Una prima suddivisione della macro area può essere effettuata parlando di
            Proprietà Industriale, da un lato, e Diritto d’Autore, o copyright, dall’altro. Mentre la Proprietà

            Industriale tratta di brevetti, marchi e modelli di utilità, il Diritto d’Autore ha come oggetto

            della tutela lavori artistici, letterari  e di disegno architettonico. La  Proprietà Industriale  va a

            tutelare, a sua volte, in primo luogo marchi e segni distintivi, e poi brevetti. Per quanto riguarda
            i marchi e i segni distintivi, la tutela ha durata indefinita, con la particolarità dei  dieci  anni

            qualora si tratti di marchi registrati.






            4  Cfr. ALTIERO, GNONI, MARINELLI, TATTA, Strategie di contrasto alla contraffazione, Roma, 2015.

                                                          - 122 -
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129