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Una seconda misura cautelare è, poi, il sequestro, anch’esso disciplinato dagli artt. 129 e

            130 del codice. Si tratta di un sequestro assimilabile al sequestro giudiziario, che si pone come
            scopo impedire la circolazione del prodotto contraffatto.

                   L’inibitoria, infine, può essere richiesta sia prima che durante il giudizio, ed ha come

            scopo  impedire al contraffattore fabbricazione, commercio ed uso  dei prodotti tutelati da

            brevetto.
                   Successivamente all’accertamento della contraffazione, invece, le sanzioni previste sono

            l’inibitoria, il risarcimento dei danni, la pubblicazione della sentenza e la cosiddetta condanna in

            futuro. L’inibitoria non prende in considerazione il dolo o la colpa del contraffattore e consiste

            nell’ordine di cessare il comportamento lesivo. I prodotti, dunque, dovranno essere distrutti o
            rimossi, assegnati in proprietà al titolare del brevetto, sequestrati - a spese del contraffattore -

            per la durata del brevetto, o aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una

            somma.
                   Il risarcimento dei danni, invece, è irrogabile  nel caso di colpa  del contraffattore. La

            quantificazione del danno, tuttavia, essendo di difficile stima, verrà effettuata in via equitativa.

                   Mentre la pubblicazione della sentenza non richiede esplicazioni particolari, la condanna

            in futuro è costituita dal pagamento di una  somma qualora  la  condotta non cessi  o venga

            ripresa dopo essere stata interrotta.


            1.1.1.2 Tutela penale

                   I diritti di  Proprietà Intellettuale  sono tutelati dal nostro ordinamento anche in sede
            penale. Il quadro normativo attuale vede come norma fondamentale la Legge n. 99 del 23 luglio

            2009, che ha profondamente riformato il sistema.

                   La novella, infatti, ha rivisitato la normativa penale vigente, introducendo nuove

            fattispecie punibili e aggravando le relative pene a seconda dell’oggetto materiale dei reati, e
            della gravità delle condotte, oltre che  nei casi di sistematicità  o  di utilizzo di strutture

            appositamente allestite con mezzi e attività organizzate per portare a compimento i delitti .
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                   Oltre che sul piano codicistico, la riforma del 2009 ha operato  modifiche  anche dal

            punto di vista della prevenzione. Essa ha introdotto, infatti, la confisca obbligatoria dei mezzi,
            oggetti, prodotti, prezzi e profitti dei reati di contraffazione, e la confisca per equivalente dei

            beni di valore corrispondente ai profitti illeciti,  in caso di impossibilità a risalire ai vantaggi

            direttamente discendenti dai reati di contraffazione, come affermato dall’art. 474-bis c.p.



            7  Art. 474-ter c.p.

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