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Una seconda misura cautelare è, poi, il sequestro, anch’esso disciplinato dagli artt. 129 e
130 del codice. Si tratta di un sequestro assimilabile al sequestro giudiziario, che si pone come
scopo impedire la circolazione del prodotto contraffatto.
L’inibitoria, infine, può essere richiesta sia prima che durante il giudizio, ed ha come
scopo impedire al contraffattore fabbricazione, commercio ed uso dei prodotti tutelati da
brevetto.
Successivamente all’accertamento della contraffazione, invece, le sanzioni previste sono
l’inibitoria, il risarcimento dei danni, la pubblicazione della sentenza e la cosiddetta condanna in
futuro. L’inibitoria non prende in considerazione il dolo o la colpa del contraffattore e consiste
nell’ordine di cessare il comportamento lesivo. I prodotti, dunque, dovranno essere distrutti o
rimossi, assegnati in proprietà al titolare del brevetto, sequestrati - a spese del contraffattore -
per la durata del brevetto, o aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una
somma.
Il risarcimento dei danni, invece, è irrogabile nel caso di colpa del contraffattore. La
quantificazione del danno, tuttavia, essendo di difficile stima, verrà effettuata in via equitativa.
Mentre la pubblicazione della sentenza non richiede esplicazioni particolari, la condanna
in futuro è costituita dal pagamento di una somma qualora la condotta non cessi o venga
ripresa dopo essere stata interrotta.
1.1.1.2 Tutela penale
I diritti di Proprietà Intellettuale sono tutelati dal nostro ordinamento anche in sede
penale. Il quadro normativo attuale vede come norma fondamentale la Legge n. 99 del 23 luglio
2009, che ha profondamente riformato il sistema.
La novella, infatti, ha rivisitato la normativa penale vigente, introducendo nuove
fattispecie punibili e aggravando le relative pene a seconda dell’oggetto materiale dei reati, e
della gravità delle condotte, oltre che nei casi di sistematicità o di utilizzo di strutture
appositamente allestite con mezzi e attività organizzate per portare a compimento i delitti .
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Oltre che sul piano codicistico, la riforma del 2009 ha operato modifiche anche dal
punto di vista della prevenzione. Essa ha introdotto, infatti, la confisca obbligatoria dei mezzi,
oggetti, prodotti, prezzi e profitti dei reati di contraffazione, e la confisca per equivalente dei
beni di valore corrispondente ai profitti illeciti, in caso di impossibilità a risalire ai vantaggi
direttamente discendenti dai reati di contraffazione, come affermato dall’art. 474-bis c.p.
7 Art. 474-ter c.p.
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