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del dichiarante . Per le piccole spedizioni , invece, al fine di ridurre costi e oneri, la procedura
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prevede che la distruzione possa essere effettuata senza la necessità di ottenere il consenso
esplicito del richiedente.
Queste procedure, da un punto di vista teorico, appaiono molto utili per combattere il
commercio dei prodotti contraffatti online, e sono anche in linea con gli orientamenti
interpretativi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Un caso emblematico, decisione del
6 febbraio 2014 in causa C-98/13, Blomqvist/Rolex, ha confermato la legittimità della
distruzione di un orologio Rolex contraffatto, acquistato da un cittadino danese e proveniente
da Hong Kong, avvenuta su istanza di Rolex SA e avendo richiesto il consenso alla distruzione
al proprietario, che vi si era opposto. Il titolare del diritto di Proprietà Intellettuale, infatti, gode
della protezione garantita dal Regolamento nel momento in cui la merce fa ingresso nel
territorio dell’Unione, anche se venduta tramite un sito situato in un Paese al di fuori di essa.
Questa procedura semplificata, tuttavia, sebbene approvata dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea e applicata dagli altri Stati membri, non è stata mai applicata dall’autorità doganale
italiana in quanto presenta elementi di incompatibilità con la normativa nazionale vigente
dettata dal codice di procedura penale; un tale accordo risulterebbe essere, di fatto, di tipo
privatistico tra le parti e si porrebbe in contrasto con l’obbligo, in capo ai funzionari doganali
nella loro veste di ufficiali di P.G., di riferire senza indugio all’A.G. ex articolo 347 c.p.p., come
affermato dalla circolare 24/D del 30 dicembre 2013.
1.2 Contraffazione e sviluppo del commercio elettronico
Non è possibile analizzare il fenomeno della contraffazione in rete, se non partendo da
una panoramica sul terreno in cui essa prende forma, ovvero l’e-commerce. I numeri sono
elevatissimi, basti pensare che nel 2016 il 5% dei quasi quattordicimila miliardi di euro di PIL
prodotto nell’Unione Europea proveniva dal commercio elettronico. Di queste cifre così
significative, però, l’Italia ha prodotto solo il 3%, per diversi ordini di ragioni, ascrivibili sia alla
insufficiente diffusione della connessione internet veloce in alcune zone, sia dalla scarsa fiducia
che parte della popolazione italiana ancora ripone nelle transazioni via web.
15 Art. 23, Reg. UE n. 698/2013.
16 Ai sensi del Regolamento, per piccola spedizione si intende una spedizione postale o una spedizione a mezzo
di corriere espresso che comporta al massimo tre unità o che ha un peso lordo inferiore a due chilogrammi.
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