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del dichiarante . Per le piccole spedizioni , invece, al fine di ridurre costi e oneri, la procedura
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            prevede che la distruzione possa essere effettuata senza la  necessità  di ottenere il consenso
            esplicito del richiedente.

                   Queste procedure, da un punto di vista teorico, appaiono molto utili per combattere il

            commercio  dei prodotti contraffatti online,  e sono  anche in linea con gli  orientamenti

            interpretativi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Un caso emblematico, decisione del
            6 febbraio 2014 in  causa C-98/13, Blomqvist/Rolex,  ha confermato la legittimità  della

            distruzione di un orologio Rolex contraffatto, acquistato da un cittadino danese e proveniente

            da Hong Kong, avvenuta su istanza di Rolex SA e avendo richiesto il consenso alla distruzione

            al proprietario, che vi si era opposto. Il titolare del diritto di Proprietà Intellettuale, infatti, gode
            della protezione  garantita dal Regolamento nel momento in cui la merce fa ingresso nel

            territorio dell’Unione, anche se venduta tramite un sito situato in un Paese al di fuori di essa.

            Questa procedura semplificata, tuttavia, sebbene approvata dalla Corte di Giustizia dell’Unione
            Europea e applicata dagli altri Stati membri, non è stata mai applicata dall’autorità doganale

            italiana in quanto presenta elementi di incompatibilità con la normativa nazionale vigente

            dettata dal codice di procedura penale; un tale accordo  risulterebbe  essere, di fatto, di tipo

            privatistico tra le parti e si porrebbe in contrasto con l’obbligo, in capo ai funzionari doganali

            nella loro veste di ufficiali di P.G., di riferire senza indugio all’A.G. ex articolo 347 c.p.p., come
            affermato dalla circolare 24/D del 30 dicembre 2013.




            1.2  Contraffazione e sviluppo del commercio elettronico



                   Non è possibile analizzare il fenomeno della contraffazione in rete, se non partendo da

            una panoramica  sul terreno in  cui essa prende forma,  ovvero  l’e-commerce. I numeri  sono
            elevatissimi, basti pensare che nel 2016 il 5% dei quasi quattordicimila miliardi di euro di PIL

            prodotto nell’Unione Europea  proveniva  dal commercio elettronico. Di queste cifre così

            significative, però, l’Italia ha prodotto solo il 3%, per diversi ordini di ragioni, ascrivibili sia alla

            insufficiente diffusione della connessione internet veloce in alcune zone, sia dalla scarsa fiducia
            che parte della popolazione italiana ancora ripone nelle transazioni via web.




            15   Art. 23, Reg. UE n. 698/2013.
            16   Ai sensi del Regolamento, per piccola spedizione si intende una spedizione postale o una spedizione a mezzo
               di corriere espresso che comporta al massimo tre unità o che ha un peso lordo inferiore a due chilogrammi.



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