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Su Facebook, il più noto in questa tipologia di pagine web, la maggiore problematica a

            livello di Proprietà Intellettuale è costituita dai nomi utente, ovvero gli account con cui l’utente
            si registra, utilizzando illecitamente nell’indirizzo il marchio di terzi. Per quanto riguarda la

            tutela del  copyright,  invece, problematiche  serie si riscontrano in conseguenza all’utilizzo non

            autorizzato di contenuti di terzi, come immagini, musica ecc.

                   Per quanto riguarda Twitter, le problematiche principali riguardano, come per Facebook, il
            nome account. Il visitatore  può difendersi da questo tipo di  violazione innanzitutto

            controllando la presenza del simbolo che indica il Twitter verify account, una spunta di colore blu

            di fianco al nome. L’impersonificazione, ovvero la situazione illegale che si crea quando un

            account Twitter finge di essere un’altra persona o entità, è una violazione delle regole di Twitter
            che può comportare per l’autore il definitivo allontanamento dalla piattaforma.



            1.2.2 La contraffazione dei servizi, una realtà concettuale
                   Il mondo virtuale costituisce sicuramente una piazza economica di notevole importanza

            per i venditori; costi ridotti, accessibilità e recapito veloce contribuiscono a renderla appetibile

            ad una larga parte di consumatori. Tuttavia, la mancanza dell’elemento personale, e fisico, al

            momento della transazione fa si che essa mostri il fianco a tutta una serie di rischi. Tra questi,

            oltre al rischio di ottenere merce non corrispondente a ciò che si è creduto di acquistare, sia in
            termini di  Proprietà Intellettuale, sia in termini  di caratteristiche effettive del prodotto, ci si

            chiede se sia possibile ipotizzare un’ulteriore categoria di contraffazione, la contraffazione di un

            servizio.
                   Le condotte che vi rientrerebbero, in ogni caso, a livello penalistico possono essere

            sussunte alla categoria della truffa; la vendita online di un prodotto che poi si rivela inesistente,

            infatti, incarna perfettamente le caratteristiche della fattispecie. Ai sensi dell’art. 640 del codice

            penale, infatti, commette truffa chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o

            ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
                   La rete internet costituisce per i truffatori solo un veicolo in più; l’utenza che si può

            raggiungere è più ampia, e il lavoro può essere quotidiano, attraverso il cosiddetto  spamming

            nelle caselle di posta elettronica. Le tipologie di servizio maggiormente contraffatto sono due:
            da un lato vi sono le vendite fraudolente di prodotti miracolosi, e dall’altro le truffe sugli

            investimenti .
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            23   Cfr.  WANG,  Il manuale del giovane hacker. Tutto quello che avreste voluto sapere su internet e nessuno vi ha mai detto,
               Milano, 2004.


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