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1.2.3.2 La normativa comunitaria in materia di Diritto d’Autore per i media audiovisivi

                   Un altro complesso  di norme rilevante è quello relativo al  Diritto d’Autore, in
            particolare al settore degli audiovisivi. Il corpo normativo è costituito dalla direttiva 13 del 10

            marzo 2010, cosiddetta direttiva SMA, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 44 del 15

            marzo 2010. La Commissione europea, il 25 maggio 2016 ha proposto un aggiornamento della

            direttiva, formalizzandolo con una proposta, la COM(2016) 287 final 2016/0151 (COD) del 25
            maggio 2016, nonché,  successivamente, la proposta di direttiva, del  14 settembre 2016, sul

            Diritto  d’Autore  nel  mercato  unico  digitale  COM(2016)  593­2016/0280  (COD).  La  prima

            proposta riguarda la protezione degli utenti online, in particolare coloro che sono bisognosi di

            una maggiore tutela, come i  minori. La questione fondamentale è, anche in  questo  caso, la
            responsabilità degli intermediari; andando ad ampliarla, infatti, si potrebbe facilmente incorrere

            nella violazione della  precedente direttiva, che,  come  è stato precedentemente esposto,

            disciplina in maniera  specifica il campo  di responsabilità.  Nella proposta, in  sintesi, si
            prevedono da un lato azioni consensuali su base volontaria tra autorità e imprese informatiche,

            come codici di condotta, la coalizione CEO - Corporate Europe Observatory -, Forum dell’Unione

            Europea  sui contenuti terroristici, e dall’altro si  propongono interventi normativi che

            prevedono obblighi di prevenzione da parte degli Internet Service Provider.

                   Ciò che più è attinente all’ambito trattato, comunque, è la proposta del 14 settembre
            2016 sul Diritto d’Autore nel mercato unico digitale.

                   Agli artt. 13, 14 e 15 si introducono obblighi a carico degli  Internet service provider  che

            memorizzano e danno pubblico accesso ad opere caricate dagli utenti; in collaborazione con i
            titolari dei diritti,  i provider dovranno infatti  adottare  tecnologie efficaci per riconoscere i

            contenuti e garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari stessi.

                   Gli Stati membri, inoltre, dovranno provvedere anche alla creazione di meccanismi di

            reclamo e ricorso per gli utenti in caso di controversie. I titolari dei diritti d’autore dovranno,
            inoltre, periodicamente ricevere informazioni sullo sfruttamento delle loro opere, in particolare

            per  quanto  riguarda  le  modalità  di  tale  sfruttamento,  i  proventi  generati  e  la  loro

            remunerazione.


            1.3  La rete come strumento di distribuzione



            1.3.1 Le aste online

                   Uno dei metodi più utilizzati, e più longevi, con cui i consumatori possono mettersi in



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