Page 138 - Quaderno 2017-9
P. 138
1.2.3.2 La normativa comunitaria in materia di Diritto d’Autore per i media audiovisivi
Un altro complesso di norme rilevante è quello relativo al Diritto d’Autore, in
particolare al settore degli audiovisivi. Il corpo normativo è costituito dalla direttiva 13 del 10
marzo 2010, cosiddetta direttiva SMA, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 44 del 15
marzo 2010. La Commissione europea, il 25 maggio 2016 ha proposto un aggiornamento della
direttiva, formalizzandolo con una proposta, la COM(2016) 287 final 2016/0151 (COD) del 25
maggio 2016, nonché, successivamente, la proposta di direttiva, del 14 settembre 2016, sul
Diritto d’Autore nel mercato unico digitale COM(2016) 5932016/0280 (COD). La prima
proposta riguarda la protezione degli utenti online, in particolare coloro che sono bisognosi di
una maggiore tutela, come i minori. La questione fondamentale è, anche in questo caso, la
responsabilità degli intermediari; andando ad ampliarla, infatti, si potrebbe facilmente incorrere
nella violazione della precedente direttiva, che, come è stato precedentemente esposto,
disciplina in maniera specifica il campo di responsabilità. Nella proposta, in sintesi, si
prevedono da un lato azioni consensuali su base volontaria tra autorità e imprese informatiche,
come codici di condotta, la coalizione CEO - Corporate Europe Observatory -, Forum dell’Unione
Europea sui contenuti terroristici, e dall’altro si propongono interventi normativi che
prevedono obblighi di prevenzione da parte degli Internet Service Provider.
Ciò che più è attinente all’ambito trattato, comunque, è la proposta del 14 settembre
2016 sul Diritto d’Autore nel mercato unico digitale.
Agli artt. 13, 14 e 15 si introducono obblighi a carico degli Internet service provider che
memorizzano e danno pubblico accesso ad opere caricate dagli utenti; in collaborazione con i
titolari dei diritti, i provider dovranno infatti adottare tecnologie efficaci per riconoscere i
contenuti e garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari stessi.
Gli Stati membri, inoltre, dovranno provvedere anche alla creazione di meccanismi di
reclamo e ricorso per gli utenti in caso di controversie. I titolari dei diritti d’autore dovranno,
inoltre, periodicamente ricevere informazioni sullo sfruttamento delle loro opere, in particolare
per quanto riguarda le modalità di tale sfruttamento, i proventi generati e la loro
remunerazione.
1.3 La rete come strumento di distribuzione
1.3.1 Le aste online
Uno dei metodi più utilizzati, e più longevi, con cui i consumatori possono mettersi in
- 136 -

