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legislativo numero 70. In tale decreto, agli artt. 14, 15 e 16 si distinguono tre diverse categorie di
attività.
All’art. 14 si disciplinano le attività di mere conduit, che sono attività di semplice trasporto.
Il provider trasmette in rete informazioni fornite da un destinatario del servizio, o
semplicemente fornisce un accesso alla stessa; in questo caso il provider non è responsabile.
Rientrano in questa categoria i cosiddetti network provider e access provider.
All’art. 15, invece, si trattano le attività di cosiddetto caching, ovvero di memorizzazione
temporanea. In questo caso il provider oltre alle attività previste dall’art. 14, memorizza in
maniera automatica e temporanea le informazioni, per rendere più fluido il successivo inoltro.
Nemmeno in questo caso il provider è responsabile per le informazioni trasmesse, qualora non
le modifichi.
All’art. 16, invece, si parla delle attività di hosting, ovvero memorizzazione di
informazioni. Nemmeno in questo caso, ai sensi della direttiva, il provider è responsabile se non
è a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita. Il fornitore di servizi non è
altresì responsabile se, non appena a conoscenza di un’attività illecita, si attiva tempestivamente
per rimuovere i contenuti illeciti. Secondo l’art. 16, unico caso di responsabilità per l’Internet
Service Provider è quello di content provider, ovvero di fornitore di contenuti. Qualora i provider
siano anche autori del materiale illecito, rispondono direttamente per gli eventuali illeciti
commessi, applicando la normativa sulla stampa, in cui il proprietario della pubblicazione e
l’editore rispondono in concorso con l’autore dello scritto.
Dunque, in base alla normativa europea si può ritenere che non sussista per gli Internet
Service Provider un obbligo di monitoraggio preventivo e generico sui contenuti pubblicati,
poiché essi non sono di sua proprietà, anche in ottemperanza al diritto di manifestazione del
pensiero, come nei casi dei Social Network. La responsabilità del provider, dunque, è residuale,
e si limita ai casi di comportamenti dolosi, stante l’obbligo di collaborazione con l’autorità
giudiziaria o amministrativa, ai cui ordini e provvedimenti il provider deve adeguarsi.
Il problema principale di tale normativa, ad oggi, è la sua vetustà. Non è più possibile,
infatti, restringere le attività di un provider in tre categorie, poiché numerose possibilità che essi
oggi forniscono non sono contemplate. Mercati di e-commerce, social media, siti per la
condivisione dei materiali, non sono più attività di tipo passivo come quelle sopra indicate, ma
forniscono una serie di servizi la cui esistenza non era contemplata né nel 2000 né nel 2003.
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