Page 137 - Quaderno 2017-9
P. 137

legislativo numero 70. In tale decreto, agli artt. 14, 15 e 16 si distinguono tre diverse categorie di

            attività.
                   All’art. 14 si disciplinano le attività di mere conduit, che sono attività di semplice trasporto.

            Il provider trasmette in rete informazioni fornite da un destinatario del  servizio,  o

            semplicemente fornisce un accesso alla  stessa; in questo caso il  provider  non è responsabile.

            Rientrano in questa categoria i cosiddetti network provider e access provider.
                   All’art. 15, invece, si trattano le attività di cosiddetto caching, ovvero di memorizzazione

            temporanea. In questo caso il provider  oltre  alle attività previste  dall’art. 14, memorizza in

            maniera automatica e temporanea le informazioni, per rendere più fluido il successivo inoltro.

            Nemmeno in questo caso il provider è responsabile per le informazioni trasmesse, qualora non
            le modifichi.

                   All’art. 16, invece, si parla delle attività  di  hosting,  ovvero memorizzazione di

            informazioni. Nemmeno in questo caso, ai sensi della direttiva, il provider è responsabile se non
            è a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita. Il fornitore di servizi non è

            altresì responsabile se, non appena a conoscenza di un’attività illecita, si attiva tempestivamente

            per rimuovere i contenuti illeciti. Secondo l’art. 16, unico caso di responsabilità per l’Internet

            Service Provider è quello di content provider, ovvero di fornitore di contenuti. Qualora i provider

            siano anche autori del materiale illecito, rispondono direttamente  per  gli eventuali illeciti
            commessi, applicando la normativa sulla stampa, in cui il proprietario della pubblicazione e

            l’editore rispondono in concorso con l’autore dello scritto.

                   Dunque, in base alla normativa europea si può ritenere che non sussista per gli Internet
            Service Provider  un obbligo di  monitoraggio  preventivo e  generico sui contenuti  pubblicati,

            poiché essi non sono di sua proprietà, anche in ottemperanza al diritto di manifestazione del

            pensiero, come nei casi dei Social Network. La responsabilità del provider, dunque, è residuale,

            e si limita ai casi di comportamenti dolosi, stante l’obbligo di collaborazione con l’autorità
            giudiziaria o amministrativa, ai cui ordini e provvedimenti il provider deve adeguarsi.

                   Il problema principale di tale normativa, ad oggi, è la sua vetustà. Non è più possibile,

            infatti, restringere le attività di un provider in tre categorie, poiché numerose possibilità che essi

            oggi forniscono non  sono contemplate. Mercati di  e-commerce, social media, siti per la
            condivisione dei materiali, non sono più attività di tipo passivo come quelle sopra indicate, ma

            forniscono una serie di servizi la cui esistenza non era contemplata né nel 2000 né nel 2003.








                                                          - 135 -
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142