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Le prime promettono di acquistare merce che si propone di essere curativa per ogni
genere di problema, dai tumori ai disturbi alimentari. Le seconde, invece, promettono profitti
elevati e rischi bassi, ma solo a condizione che si agisca in maniera repentina.
Altra categoria di servizi ad alto rischio di contraffazione è quella dei viaggi. Per evitare
di incorrere in truffe, infatti, all’atto dell’acquisto di una vacanza su internet bisognerebbe
accertarsi che si tratti di un’azienda seria ed affidabile, verificandone l’attendibilità anche con
strumenti come blog o forum in cui gli utenti possono esprimere il proprio gradimento.
Sarebbe opportuno, poi, farsi recapitare la ricevuta dell’avvenuto pagamento qualora questo sia
avvenuto in anticipo, non accettando mai di pagare con le ormai note ricariche alle Carte
Prepagate.
A tal proposito, è in corso un contrasto giurisprudenziale su quale sia il giudice
territorialmente competente per quella particolare ipotesi di truffa on-line, nella quale la vittima
ha effettuato il pagamento dei beni acquistati (e mai ricevuti), attraverso la ricarica di una carta
Postepay. La difficoltà è insita nell’individuazione del giudice secondo i criteri dell’art. 8 c.p.p.,
secondo cui la competenza è del giudice del luogo in cui è stato commesso il reato. Tuttavia,
secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di truffa contrattuale il reato
si perfeziona nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva
perdita dello stesso da parte del raggirato . Le caratteristiche ontologiche della Postepay, tuttavia,
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impediscono una tale individuazione. Essa, infatti, è una carta prepagata che non accede
necessariamente ad un conto corrente, e può essere utilizzata sia presso gli sportelli Postamat,
sia per via telematica. Siccome, in conseguenza della ricarica, il luogo del conseguimento del
profitto è quello in cui essa viene successivamente utilizzata, tale luogo finirebbe con il
coincidere con i tendenzialmente infiniti sportelli ATM (cd. bancomat) sparsi sul territorio dello Stato o anche
con lo stesso domicilio dell’indagato, dal momento che tali strumenti di pagamento sono utilizzati soprattutto
online .
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Per arginare ulteriormente il fenomeno, poi, a livello privato bisognerebbe verificare che
il sito da cui si effettua un acquisto sia fornito di riferimenti quali un numero di Partiva IVA ,
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un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l’azienda .
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Anche se non sussumibile a categoria di tipo penale, poiché ridondante, quella della
24 Così, Cass. S.U. 21 giugno 2000.
25 Cfr. AA. VV., Computer Forensics e indagini digitali, vol. I, Forlì, , 2011.
26 I dati fiscali sono facilmente verificabili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?paramet er=verificaPiva
27 http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/guida_sicura_acquisti_online.pdf
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