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I brevetti, invece, godono di tutela ventennale. Il Diritto d’Autore, infine, ha una durata
pari a settant’anni dopo la morte dell’autore .
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I vari interventi normativi che si sono susseguiti, sia a livello nazionale che a livello
sovranazionale, sono sicuramente la prima forma di tutela nei confronti dei segni distintivi.
L’Unione Europea, poi, ha progressivamente cercato di armonizzare le legislazioni nazionali in
materia di contrasto alla contraffazione, rendendo il quadro giuridico più omogeneo, e
favorendo la cooperazione.
1.1.1.1 Tutela civile
Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005,
consente al titolare del diritto leso di richiedere al giudice della competente sezione che vengano
adottate particolari misure cautelari urgenti, ai sensi dell’art. 120 e seguenti; tale azione
giudiziaria è definita azione di contraffazione. Le azioni si propongono davanti all’autorità
giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio, eccezion fatta per i casi di cui
al comma 3 dell’art. 120 . Quando il convenuto, invece, non ha residenza, né domicilio né
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dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del
luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l’attore, né il convenuto abbiano
nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di
Roma.
L’azione di contraffazione, in cui l’onere della prova incombe sul titolare del titolo, può
essere preceduta dalle tre tipologie di misure cautelari. La prima è la descrizione, disciplinata
dagli artt. 129 e 130 del Codice della Proprietà Industriale, ed è rivolta all’acquisizione della
prova della contraffazione, in particolar modo quando la lesione del diritto non è desumibile dal
prodotto finale. La descrizione è eseguita dall’ufficiale giudiziario, che può servirsi degli ausili di
periti, ed ha lo scopo di descrivere l’oggetto del diritto leso. Per la descrizione, a differenza che
per le altre misure, è competente il foro del luogo in cui viene attuata la condotta lesiva.
5 Cfr. VANZETTI, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2013.
6 L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione
di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può
essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi.
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