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I brevetti, invece, godono di tutela ventennale. Il Diritto d’Autore, infine, ha una durata

            pari a settant’anni dopo la morte dell’autore .
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                   I vari  interventi normativi che si sono susseguiti, sia a livello nazionale che a livello

            sovranazionale, sono  sicuramente la  prima forma di  tutela  nei confronti dei segni distintivi.

            L’Unione Europea, poi, ha progressivamente cercato di armonizzare le legislazioni nazionali in

            materia  di contrasto  alla contraffazione, rendendo il quadro  giuridico più  omogeneo, e
            favorendo la cooperazione.



            1.1.1.1 Tutela civile

                   Il Codice della  Proprietà Industriale, Decreto  Legislativo  n. 30 del 10 febbraio 2005,
            consente al titolare del diritto leso di richiedere al giudice della competente sezione che vengano

            adottate  particolari misure cautelari urgenti, ai sensi dell’art. 120 e seguenti; tale azione

            giudiziaria è definita  azione  di  contraffazione. Le azioni si propongono davanti all’autorità
            giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio, eccezion fatta per i casi di cui

            al comma  3 dell’art. 120 .  Quando il convenuto, invece, non ha residenza, né domicilio né
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            dimora  nel territorio dello Stato, le azioni  sono proposte davanti all’autorità  giudiziaria del

            luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l’attore, né il convenuto abbiano

            nel territorio dello Stato residenza,  domicilio  o dimora è competente l’autorità giudiziaria di
            Roma.

                   L’azione di contraffazione, in cui l’onere della prova incombe sul titolare del titolo, può

            essere preceduta dalle tre tipologie di misure cautelari. La prima è la descrizione, disciplinata
            dagli artt. 129 e 130 del Codice della Proprietà Industriale, ed è rivolta all’acquisizione della

            prova della contraffazione, in particolar modo quando la lesione del diritto non è desumibile dal

            prodotto finale. La descrizione è eseguita dall’ufficiale giudiziario, che può servirsi degli ausili di

            periti, ed ha lo scopo di descrivere l’oggetto del diritto leso. Per la descrizione, a differenza che
            per le altre misure, è competente il foro del luogo in cui viene attuata la condotta lesiva.










            5  Cfr. VANZETTI, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2013.
            6  L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
              vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione
              di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può
              essere modificato soltanto  con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio
              italiano brevetti e marchi.



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