Page 127 - Quaderno 2017-9
P. 127
In campo preventivo, poi, è stata estesa anche alla contraffazione l’applicabilità nella
confisca cosiddetta estesa prevista dall’art. 12-sexies della Legge n. 356 del 7 agosto 1992, che
8
abolisce il nesso di pertinenzialità tra oggetto confiscato e reato commesso.
Oltre all’inserimento del delitto di associazione per delinquere finalizzato alla
contraffazione tra le competenze delle Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo, la
novella ha poi conferito maggiori poteri agli organi investigativi al fine di ottenere elementi
probatori o per l’individuazione e la cattura dei responsabili dei nuovi delitti, come consegne
controllate, acquisti simulati anche su internet, operazioni sotto copertura, omissione o ritardo
negli atti di Polizia Giudiziaria.
1.1.1.3 Tutela in ambito doganale
Uno strumento fondamentale nella lotta alla contraffazione su internet è l’istituto della
sorveglianza doganale, oggi disciplinato dal Regolamento UE n. 698/2013, a norma del quale i
titolari dei diritti di Proprietà Intellettuale possono sorvegliare tutta la merce dichiarata presso le
dogane europee.
In caso di importazione di prodotti che violino il proprio diritto di Proprietà Intellettuale
il titolare può presentare, anche online, una richiesta di intervento doganale, al fine di ottenere il
blocco delle merci che si presume ledano il diritto .
9
Il sopra citato regolamento del 2013 abroga il precedente Regolamento 1383/2003, ed
estende la tutela doganale a nuovi diritti e violazioni, introduce una procedura ad hoc per le
piccole spedizioni, promuove il raccordo informativo con Paesi terzi e istituisce una banca dati
elettronica centrale, COPIS , che raccoglie tutte le informazioni utili relative alle domande di
10
intervento e alle violazioni di tali diritti.
8 Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644,
644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall’art.
12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre
disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche
in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.
9 Cfr. ALTIERO, GNONI, MARINELLI, TATTA, Strategie di contrasto alla contraffazione, Roma, 2015.
10 Anti Counterfeit and anti Piracy information system.
- 125 -

