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consentita dalle intercettazioni preventive. Sul piano pratico, infatti, può accadere che le

               stesse utenze telefoniche possano essere controllate in via giudiziaria e/o in via preventiva
               da più uffici di polizia o dei Servizi autorizzate, a loro volta, dal Procuratore Generale

               territorialmente competente, con palese dispendio di risorse. L’attribuzione in capo alla

               Direzione  Nazionale  Antimafia delle relative  responsabilità eviterebbe ogni eventuale

               sovrapposizione. Questa attività di collegamento, soprattutto per quanto riguarda le
               attività che oggi anche i Servizi di intelligence possono condurre autonomamente, avviene

               su un piano esclusivamente informale ovvero non disciplinato  da specifiche norme in

               materia.

                     Per quanto riguarda, infine, le norme sui cosiddetti reati telematici la cui definizione, a
               ben vedere, appare alquanto datata già dal punto di vista tecnico e lessicale, essendo la

               telematica  superata ampiamente dal  web  e dai suoi  derivati, l’aspetto più cogente sotto il

               profilo normativo è,  a nostro avviso,  quello dell’utilizzazione del materiale probatorio

               acquisito all’estero. La maggior parte dell’attività investigativa viene svolta in rete ovvero
               attraverso server ubicati fuori dai confini nazionali. Sul punto, una delle principali criticità

               emersa dalle attività di contrasto è costituita proprio dall’utilizzabilità processuale delle prove

               acquisite all’estero. In tal senso  sarebbe auspicabile individuare formule normative che

               garantiscano l’utilizzabilità della prova acquisita  dal  web  valutando, ad esempio, la
               possibilità  di  considerare  lo  spazio  virtuale  come  spazio nazionale  e,  quindi,  consentirne

               l’utilizzabilità probatoria nel processo.

                     La costituzione di un  “forum europeo  dei provider”, con i quali  stabilire  le migliori
               modalità di ricerca delle prove in rete e la definizione di un aggiornato ambito normativo

               consentirebbe, sotto il profilo strettamente operativo, di  tracciare  in maniera  uniforme,

               condivisa ma soprattutto utilizzabili, profili web di interesse investigativo, oggi difficilmente

               documentabile, se non attraverso forme di cooperazione internazionale di polizia -quindi

               non giudiziarie-, non sempre tempestive.













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