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consentita dalle intercettazioni preventive. Sul piano pratico, infatti, può accadere che le
stesse utenze telefoniche possano essere controllate in via giudiziaria e/o in via preventiva
da più uffici di polizia o dei Servizi autorizzate, a loro volta, dal Procuratore Generale
territorialmente competente, con palese dispendio di risorse. L’attribuzione in capo alla
Direzione Nazionale Antimafia delle relative responsabilità eviterebbe ogni eventuale
sovrapposizione. Questa attività di collegamento, soprattutto per quanto riguarda le
attività che oggi anche i Servizi di intelligence possono condurre autonomamente, avviene
su un piano esclusivamente informale ovvero non disciplinato da specifiche norme in
materia.
Per quanto riguarda, infine, le norme sui cosiddetti reati telematici la cui definizione, a
ben vedere, appare alquanto datata già dal punto di vista tecnico e lessicale, essendo la
telematica superata ampiamente dal web e dai suoi derivati, l’aspetto più cogente sotto il
profilo normativo è, a nostro avviso, quello dell’utilizzazione del materiale probatorio
acquisito all’estero. La maggior parte dell’attività investigativa viene svolta in rete ovvero
attraverso server ubicati fuori dai confini nazionali. Sul punto, una delle principali criticità
emersa dalle attività di contrasto è costituita proprio dall’utilizzabilità processuale delle prove
acquisite all’estero. In tal senso sarebbe auspicabile individuare formule normative che
garantiscano l’utilizzabilità della prova acquisita dal web valutando, ad esempio, la
possibilità di considerare lo spazio virtuale come spazio nazionale e, quindi, consentirne
l’utilizzabilità probatoria nel processo.
La costituzione di un “forum europeo dei provider”, con i quali stabilire le migliori
modalità di ricerca delle prove in rete e la definizione di un aggiornato ambito normativo
consentirebbe, sotto il profilo strettamente operativo, di tracciare in maniera uniforme,
condivisa ma soprattutto utilizzabili, profili web di interesse investigativo, oggi difficilmente
documentabile, se non attraverso forme di cooperazione internazionale di polizia -quindi
non giudiziarie-, non sempre tempestive.
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