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Vi è poi un aspetto  procedurale  che,  a nostro parere,  più di tutti condiziona

               l’efficacia dell’attività antiterrorismo e per il quale sarebbe necessario un intervento di
               completamento normativo.  Le nuove norme antiterrorismo, pur affidando alla  Direzione

               Nazionale Antimafia il  coordinamento nazionale  delle indagini nei procedimenti per i delitti di

               terrorismo, non hanno ricalcato l’articolazione organizzativa antimafia, che è stata la vera

               chiave di volta nell’azione di contrasto alle organizzazioni di tipo  mafioso, ovvero la
               distrettualizzazione delle indagini - in capo alle singole Direzione Distrettuali Antimafia - e

               ribadito la facoltà del Procuratore Nazionale di intervenire e avocare le indagini per motivi

               di collegamento, implementazione o integrazione. Questo schema non è stato previsto per

               il terrorismo per cui, oltre all’impossibilità di intervento diretto del Procuratore Nazionale
               su specifiche fattispecie, è stata vanificata l’efficacia della banca dati SIDNA (Sistema di

               Indagine Direzione Nazionale Antimafia) alimentata attraverso l’accesso al registro notizie di

               reato delle Procure  Distrettuali  -inibito per il terrorismo-  che costituisce il vero  valore

               aggiunto dell’attività della Direzione Nazionale, in grado di svolgere non solo analisi su dati
               vivi, provenienti da procedimenti penali e da indagini preliminari in corso, ma anche di

               fare collegamenti, verifiche, incroci investigativi a fini integrativi e di coordinamento. Dal

               punto di vista organizzativo la situazione  è altrettanto grave in periferia, ove la

               competenza per i reati di terrorismo non è stata attribuita alle Direzioni Distrettuali ma
               mantenuta in capo  alle singole Procure  della Repubblica con quello che l’attuale

               Procuratore nazionale, Franco Roberti ha definito un paradosso: esiste la Direzione Nazionale

               Antimafia e Antiterrorismo ma non esistono le Direzione Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo .
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                     Sempre sul piano procedurale sussistono ulteriori limiti in capo all’organo giudiziario

               di coordinamento ovvero l’impossibilità di svolgere colloqui investigativi carcerari con

               detenuti per questioni di terrorismo e l’attribuzione del controllo  sulle intercettazioni

               preventive,  previste dall’art. 226 del codice di procedura penale,  non al Procuratore

               Nazionale Antimafia ma al Procuratore generale competente. Ciò provoca l’impossibilità
               di intervenire su eventuali duplicazioni di richieste o di attività e l’impossibilità  di

               integrare, migliorare i  contenuti ai fini  dell’efficacia della ricerca delle informazioni,



               85   F.  ROBERTI, Audizione  del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo innanzi alle
                  Commissioni  Riunite Giustizia Difesa della camera dei  Deputati  per  Indagine conoscitiva, Roma, 25
                  febbraio 2015.

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