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Vi è poi un aspetto procedurale che, a nostro parere, più di tutti condiziona
l’efficacia dell’attività antiterrorismo e per il quale sarebbe necessario un intervento di
completamento normativo. Le nuove norme antiterrorismo, pur affidando alla Direzione
Nazionale Antimafia il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di
terrorismo, non hanno ricalcato l’articolazione organizzativa antimafia, che è stata la vera
chiave di volta nell’azione di contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso, ovvero la
distrettualizzazione delle indagini - in capo alle singole Direzione Distrettuali Antimafia - e
ribadito la facoltà del Procuratore Nazionale di intervenire e avocare le indagini per motivi
di collegamento, implementazione o integrazione. Questo schema non è stato previsto per
il terrorismo per cui, oltre all’impossibilità di intervento diretto del Procuratore Nazionale
su specifiche fattispecie, è stata vanificata l’efficacia della banca dati SIDNA (Sistema di
Indagine Direzione Nazionale Antimafia) alimentata attraverso l’accesso al registro notizie di
reato delle Procure Distrettuali -inibito per il terrorismo- che costituisce il vero valore
aggiunto dell’attività della Direzione Nazionale, in grado di svolgere non solo analisi su dati
vivi, provenienti da procedimenti penali e da indagini preliminari in corso, ma anche di
fare collegamenti, verifiche, incroci investigativi a fini integrativi e di coordinamento. Dal
punto di vista organizzativo la situazione è altrettanto grave in periferia, ove la
competenza per i reati di terrorismo non è stata attribuita alle Direzioni Distrettuali ma
mantenuta in capo alle singole Procure della Repubblica con quello che l’attuale
Procuratore nazionale, Franco Roberti ha definito un paradosso: esiste la Direzione Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo ma non esistono le Direzione Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo .
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Sempre sul piano procedurale sussistono ulteriori limiti in capo all’organo giudiziario
di coordinamento ovvero l’impossibilità di svolgere colloqui investigativi carcerari con
detenuti per questioni di terrorismo e l’attribuzione del controllo sulle intercettazioni
preventive, previste dall’art. 226 del codice di procedura penale, non al Procuratore
Nazionale Antimafia ma al Procuratore generale competente. Ciò provoca l’impossibilità
di intervenire su eventuali duplicazioni di richieste o di attività e l’impossibilità di
integrare, migliorare i contenuti ai fini dell’efficacia della ricerca delle informazioni,
85 F. ROBERTI, Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo innanzi alle
Commissioni Riunite Giustizia Difesa della camera dei Deputati per Indagine conoscitiva, Roma, 25
febbraio 2015.
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