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Questo fa sì che la contraffazione sia per la criminalità organizzata un
“investimento” più sicuro e meno rischioso, e perciò tanto più pericoloso.
Il consumatore è chiamato ad un primo rapido controllo del prodotto alimentare già
all’atto del suo acquisto, dal momento che potrebbe essere ingannato sulla sua origine,
provenienza o qualità. La fonte primaria di informazione a sua disposizione, al fine di
scegliere correttamente ciò che acquista, è l’etichetta; le indicazioni fornite in ordine al
nome del prodotto, la quantità, le condizioni di conservazione e di scadenza, mettono
l’utente in condizione di scegliere al meglio per evitare di comprare prodotti di dubbia
provenienza, peraltro dannosi per la salute.
La disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari è stata, in passato, alquanto
scarna e lacunosa; inizialmente solo l’art. 8 della legge n. 283/19626 aveva in qualche
modo, ed in forma alquanto generica, previsto l’obbligo dell’indicazione, sulla confezione
(e non sull’etichetta) dei prodotti alimentari, del nome del prodotto, il marchio, l’elenco
degli ingredienti, il peso ed il volume.
Con il d.lgs. n. 109/19927 l’etichettatura dei prodotti alimentari ha ricevuto una
prima tutela di carattere amministrativo, salvo rinvenire gli estremi della frode in
commercio punita dagli articoli 515 e seguenti del Codice penale. Tale decreto,
successivamente modificato dal d.lgs. n. 181/20038, regolamenta compiutamente
l’etichettatura del prodotto alimentare, prescrivendo una serie di obblighi a carico dei
produttori, a tutela della salute del consumatore finale.
In particolare, l’art. 3 ha stabilito l’obbligo di indicare, in lingua italiana:
- la denominazione di vendita;
- l’elenco degli ingredienti;
- la quantità netta o nominale;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
6 Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande; in G.U. 4 giugno 1962, n. 139.
7 Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n.
396/89, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; in G.U. n. 39 del 17
febbraio 1992, S.O. n. 31.
8 Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181, recante Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; in G.U. n. 167 del 21 luglio
2003.
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