Page 34 - Quaderno 2017-5
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- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
      - le modalità di conservazione e di utilizzazione;
      - una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto9;
      - il luogo di origine o di provenienza, qualora l’acquirente possa essere indotto in

         errore sulla origine e provenienza del prodotto;
      - eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi

         geneticamente modificati.
      Invero, si ritiene utile precisare la terminologia riportata sull’etichetta in ordine alle
due diverse diciture relative al termine minimo di conservazione di un prodotto ed alla
data di scadenza: “da consumarsi preferibilmente entro il…”, ovvero “da consumarsi entro il…”,
entrambe seguite dalla data.
      Tali indicazioni non esprimono lo stesso concetto, infatti:
      - l’art. 10 del citato d.lgs. n. 109/1992 precisa che la dicitura “da consumarsi

         preferibilmente entro il…” individua il termine minimo di conservazione, la data
         entro la quale l’alimento conserva integre le sue proprietà organolettiche in
         adeguate condizioni di conservazione; il prodotto, in data successiva può essere
         ancora consumato, perché tale dicitura non specifica che dopo la data indicata
         esso non è nocivo.
         Il termine minimo di conservazione è determinato dal produttore o dal
         confezionatore ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità. Esso si compone
         dell’indicazione, nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno ed è espresso:
         - del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre

             mesi;
         - del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi e

             meno di diciotto mesi;
         - del solo anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.
         Qualora necessitano particolari accorgimenti per la conservazione del prodotto, le
         predette indicazioni si completano con le istruzioni sulle condizioni di
         conservazione.
      - il successivo art. 10 bis del medesimo decreto stabilisce che sui prodotti alimentari
         preconfezionati, rapidamente deperibili e che possono costituire un pericolo per

9 ROOK BASILE E., Marchi e certificazioni dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in RIV. DIR. AGR., 1993, p. 325
   e ss.

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