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la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di
scadenza, con la dicitura “da consumarsi entro il…” e indica la data entro la quale
il prodotto deve essere necessariamente consumato; dopo tale termine l’uso
dell’alimento può causare danni al consumatore.
La data di scadenza, inoltre, deve comprendere, nell’ordine ed in modo chiaro, il
giorno, il mese ed eventualmente l’anno, con l’indicazione delle condizioni di
conservazione e, se prescritto, la temperatura in base alla quale viene determinato il
periodo di validità.
La vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza è vietata dal giorno
successivo a quello indicato sulla confezione.
Diversamente, l’art. 16 del medesimo decreto, prescrive che i prodotti alimentari non
preconfezionati all’origine, ovvero venduti in modo frazionato ma in origine
preconfezionati, devono essere posti in vendita in appositi recipienti recanti un cartello10
sul quale devono essere trascritti:
- le indicazioni indicanti la denominazione di vendita e l’elenco degli ingredienti;
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, se
necessario;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla
legge 4 luglio 1967, n. 580;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico
superiore a 1,2% vol.
Tale cartello può essere collocato anche nei settori ove sono esposti i prodotti.
Inoltre, per quanto riguarda i prodotti della gelateria, pasticceria e panetteria, l’elenco
degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto ben in vista nel settore di
esposizione.
Infine, per i prodotti di gastronomia, compresi gli alimentari preparati e pronti per
cuocere, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema
da tenersi bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di
esposizione dei prodotti alimentari.
La lotta alla contraffazione nel settore alimentare riveste inoltre un ruolo
importantissimo soprattutto per limitare i rischi che da questa derivano.
10 Il Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato con il Decreto 20 dicembre 1994, ha emanato le
direttive sulle modalità di realizzazione del cartello da applicare ai prodotti sfusi.
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