Page 64 - Quaderno 2017-12
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È  assolutamente  legittimo  chiedersi,  in  riferimento  alla  testimonianza  nel  processo

               penale, se vi sia in linea di principio una testimonianza totalmente attendibile. Il contenuto di
               una testimonianza dipende dall’interazione tra la memoria  dell’evento e i processi di

               decisione relativi al che cosa il teste intende riportare. In base all’atteggiarsi reciproco di queste

               variabili possono aversi diverse ipotesi. È possibile, infatti, che una persona ricordi molte

               cose, le ricordi in modo accurato, e decida di raccontarle: si tratta della testimonianza ideale.
               Vi sono poi casi in cui il testimone non ricorda nulla e non riporta nulla. Esiste poi una terza

               possibilità, che è quella in cui il testimone ricorda molto ma decide intenzionalmente di non

               riportare  nulla  o  di  dire  cose  diverse.  Infine  vi  è  l’ipotesi  in  cui  il  testimone,  pur  non

               ricordando  molto o addirittura non  ricordando niente, racconta comunque  molte cose,
               costruendo la  propria  deposizione con elementi non  veri.  L’ultimo  caso è  quello  più

               problematico sia dal  punto di vista  tecnico dell’intervistatore sia dal punto di vista

               processuale. La cosa che potrebbe stupire relativamente a questa ipotesi, è che essa non
               sempre deriva da una menzogna intenzionale e consapevole, potendo benissimo  trattarsi

               della situazione in cui il soggetto è assolutamente in buona fede, ma ricorda cose non vere:

               egli non è consapevole del fatto che i  propri ricordi relativi ad un evento sono stati

               modificati e/o distorti.

                     In altre parole, analizzando l’ultima situazione prospettata, possiamo affermare che non
               tutti i testimoni che mentono lo fanno sapendo di mentire.

                     La testimonianza realmente attendibile, come facilmente comprensibile, non esiste,

               visto il funzionamento di determinati  processi cognitivi, in  particolare della memoria,
               soprattutto se questa viene ulteriormente sporcata dopo la percezione dell’evento ed in fase di

               ricordo. Non vi è certezza assoluta, il testimone racconta la sua verità, che giuridicamente

               dovrebbe corrispondere al vero della realtà esterna. Ma la realtà, o meglio la sua percezione,

               non è solamente un  fatto oggettivo, ma in gran misura soggettivo, e ciò conduce
               direttamente  allo  studio  dei  meccanismi  mentali  e  dei  processi  cognitivi  implicati  nella

               formazione dell’idea di realtà, nella percezione di essa, nella sua significazione e nella sua

               verbalizzazione.

                     Gli aspetti principali  dell’attendibilità del testimone sono quelli  relativi alla sua
               credibilità e all’accuratezza del  suo  racconto;  sono questi i parametri  di cui tiene conto il

               giudice per valutare l’attendibilità della deposizione.








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