Page 63 - Quaderno 2017-12
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In base all’art. 500 c.p.p relativo alle contestazioni nell’esame testimoniale, inoltre, le

               parti possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel
               fascicolo del magistrato del pubblico ministero per contestare in tutto o in parte il contenuto

               della deposizione. Tali dichiarazioni possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

                     Già dalla semplice esposizione di questa disciplina si intuisce come quello

               dell’attendibilità e della credibilità dei testimoni sia un aspetto delicatissimo del dibattimento,
               dal momento che sono proprio le dichiarazioni rese da questi ad influenzare il giudice nella

               sua decisione. Il giudice, infatti, in base all’art. 192 c.p.p. valuta la prova dando conto nella

               motivazione dei risultati ottenuti e dei criteri adottati. Proprio perché non  è semplice

               inquadrare il problema in una normativa che sia assolutamente puntuale e tenga conto di
               tutte le variabili in  gioco, il nostro  sistema processuale riserva al giudice una certa

               discrezionalità nella valutazione  del livello di attendibilità di una dichiarazione,  salvo poi

               dover comunque rendere conto dei criteri adottati nella decisione. Alla determinazione di
               questa decisione concorrono sempre vari elementi. Solitamente una dichiarazione possiede

               una parte di verità oggettiva ed una parte di costruzione soggettiva, che va verificata caso per

               caso: ogni  dichiarazione va quindi letta in un quadro più ampio, che tenga  conto  di una

               pluralità di elementi.  Occorre che le dichiarazioni possano  essere confermate da altre

               risultanze, ad esempio attraverso le verifiche incrociate, o che siano esse stesse a confermare
               altre prove e non costituiscano comunque gli unici elementi su cui si fonda il giudizio.

                     Uno dei  principali aspetti  del resoconto  testimoniale è caratterizzato dalle  funzioni

               mnestiche metacognitive, cioè quel  complesso di capacità neurofisiologiche che rendono
               l’individuo capace di conoscere e gestire la propria memoria in modo funzionale, oltre che alla

               reminiscenza semantica, anche alla sopravvivenza sociale (si ricordi il concetto della memoria

               autobiografica, già analizzato in precedenza).

                     In questo frangente vengono in rilievo due elementi potenzialmente in grado di influire
               sul testimone e  sul suo ricordo, alterandone l’attendibilità: lo  status della persona che

               interroga  (assimilabile all’importanza che chi interroga riveste agli occhi del soggetto che

               risponde) e la sua credibilità (una  persona altamente credibile agli occhi del testimone  ne

               influenzerà la performance più facilmente di un altro soggetto). Il buon esito di un’intervista,
               però, non  dipende  solo ed esclusivamente dal tipo di tecniche utilizzate  per facilitare il

               recupero delle informazioni, ma come abbiamo visto viene influenzato anche dalle strategie

               di comunicazione e dal rapporto che viene inevitabilmente a  instaurarsi tra operatore e

               testimone, di cui si è già discusso.


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