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CAPITOLO TERZO

                                             La testimonianza “patologica”




               1.    Quando un testimone è attendibile


                     La prima distinzione da fare prima di cominciare la trattazione dell’argomento è quella

               tra capacità di testimoniare, attendibilità della testimonianza e veridicità delle dichiarazioni

               rese.

                     Il legislatore  tiene  distinta la valutazione  della capacità di  testimoniare   dalla
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               valutazione della attendibilità del  testimone .  La prima,  dal punto di vista legale, è la
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               possibilità conferita dalla legge ad un soggetto di rendere dichiarazioni in dibattimento in

               qualità di testimone. Questa viene, di norma,  riconosciuta ad ogni persona, fatta  salva la
               facoltà riconosciuta al giudice di disporre opportuni accertamenti per verificare l’idoneità

               fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza. Per attendibilità della testimonianza si

               intende invece il grado di corrispondenza  tra quanto raccontato  dal teste e quanto

               effettivamente accaduto. Possiamo quindi affermare che mentre la capacità attiene alla

               persona fisica, l’attendibilità attiene all’atto del raccontare ed al contenuto delle dichiarazioni
               rese.  Andando ancor  di più nello specifico,  l’attendibilità è  connessa all’accuratezza del

               racconto. Indagare sull’attendibilità significa approfondire le competenze del testimone, cioè

               le sue capacità  cognitive, psichiche,  mnestiche, emotive e  sociali. L’idoneità  psico-fisica,
               infatti, riguarda sia le capacità percettive e sensoriali del soggetto, sia i processi di ricordo

               della realtà, sia le capacità di critica e di rievocazione  mnestica.  Possiamo dire  che è

               attendibile il testimone che fornisce una visione dei fatti obiettiva, precisa e realistica.  La

               credibilità, invece, attiene alla veridicità o falsità delle dichiarazioni rese. Si collega agli aspetti
               personali  e  motivazionali  relativi  alla sincerità del testimone, nella cui  valutazione devono

               essere considerati anche eventuali elementi esterni che possano influenzare il racconto dei fatti.

                     Come già detto, l’art.196 del codice di rito attribuisce ad ogni persona la capacità di

               testimoniare, ed al giudice la facoltà, qualora per valutare le dichiarazioni del testimone sia
               necessario verificarne l’idoneità fisica  o mentale a rendere  testimonianza, di ordinare  gli

               opportuni accertamenti con i mezzi consentiti dalla legge.



               33   Di cui si occupa l’art. 196 c.p.p.
               34   Descritta dall’art. 236 c.p.p.

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