Page 62 - Quaderno 2017-12
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CAPITOLO TERZO
La testimonianza “patologica”
1. Quando un testimone è attendibile
La prima distinzione da fare prima di cominciare la trattazione dell’argomento è quella
tra capacità di testimoniare, attendibilità della testimonianza e veridicità delle dichiarazioni
rese.
Il legislatore tiene distinta la valutazione della capacità di testimoniare dalla
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valutazione della attendibilità del testimone . La prima, dal punto di vista legale, è la
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possibilità conferita dalla legge ad un soggetto di rendere dichiarazioni in dibattimento in
qualità di testimone. Questa viene, di norma, riconosciuta ad ogni persona, fatta salva la
facoltà riconosciuta al giudice di disporre opportuni accertamenti per verificare l’idoneità
fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza. Per attendibilità della testimonianza si
intende invece il grado di corrispondenza tra quanto raccontato dal teste e quanto
effettivamente accaduto. Possiamo quindi affermare che mentre la capacità attiene alla
persona fisica, l’attendibilità attiene all’atto del raccontare ed al contenuto delle dichiarazioni
rese. Andando ancor di più nello specifico, l’attendibilità è connessa all’accuratezza del
racconto. Indagare sull’attendibilità significa approfondire le competenze del testimone, cioè
le sue capacità cognitive, psichiche, mnestiche, emotive e sociali. L’idoneità psico-fisica,
infatti, riguarda sia le capacità percettive e sensoriali del soggetto, sia i processi di ricordo
della realtà, sia le capacità di critica e di rievocazione mnestica. Possiamo dire che è
attendibile il testimone che fornisce una visione dei fatti obiettiva, precisa e realistica. La
credibilità, invece, attiene alla veridicità o falsità delle dichiarazioni rese. Si collega agli aspetti
personali e motivazionali relativi alla sincerità del testimone, nella cui valutazione devono
essere considerati anche eventuali elementi esterni che possano influenzare il racconto dei fatti.
Come già detto, l’art.196 del codice di rito attribuisce ad ogni persona la capacità di
testimoniare, ed al giudice la facoltà, qualora per valutare le dichiarazioni del testimone sia
necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, di ordinare gli
opportuni accertamenti con i mezzi consentiti dalla legge.
33 Di cui si occupa l’art. 196 c.p.p.
34 Descritta dall’art. 236 c.p.p.
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