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Ma la tutela nei confronti dei testimoni non è limitata alle sole fasi in cui il teste si

               interfaccia con le autorità, bensì permea anche la possibile interazione tra il testimone e il
               difensore dell’indagato-imputato che svolge le già richiamate investigazioni difensive.

                     Come è possibile notare, al testimone è riconosciuta notevole importanza nell’intera

               economia del procedimento. Ovviamente, il risvolto della medaglia consiste nella necessità di

               in una definizione che sia altrettanto puntuale dei compiti e dei limiti d’azione della polizia
               giudiziaria, che sarà oggetto del prossimo paragrafo.

                     La testimonianza viene definita da William Louis Stern  come la riproduzione verbale
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               e/o scritta dei contenuti della memoria, riferiti a un avvenimento, un fatto o un’esperienza

               verificatasi in precedenza. Attraverso essa, quindi, il soggetto comunica ciò che ricorda di un
               evento cui ha assistito o comunque di un fatto che ha percepito.

                     Da un punto di vista giuridico testimoniare vuol dire raccontare e riferire formalmente

               su un fatto di cui si è venuti a conoscenza, sia direttamente che indirettamente. E con il
               termine  fatto  l’art. 499  del c.p.p., letto in combinato disposto con l’art. 194, intende fatti

               determinati, che costituiscono oggetto di prova e sui quali, quindi, si baserà la decisione del

               giudice.




               2.    La polizia giudiziaria e l’acquisizione delle informazioni



                     Gli operatori di polizia giudiziaria rientrano di diritto  tra  gli attori principali del
               procedimento penale. Come già accennato, infatti, essi sono i primi ad interfacciarsi con il

               testimone (o con il testimone-vittima), spesso nell’immediatezza del fatto. Le interviste ed i

               colloqui, infatti, possono essere condotti in vari stadi del processo investigativo e possono

               coinvolgere vittime, persone informate sui fatti e indagati.
                     Il codice di rito, nel descriverne le funzioni, prevede che la polizia giudiziaria debba

               prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedendo che vengano portati ad

               ulteriori conseguenze e ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari ad assicurare le

               fonti di prova. Inoltre alla polizia giudiziaria è demandato lo svolgimento di ogni indagine e
               attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria .
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               14   Psicologo, filosofo e pedagogo tedesco, esperto di psicologia forense e di psicologia della testimonianza,
                  (Berlino 1871 - Durham, Stati Uniti, 1938.
               15   Cfr. art. 55 c.p.p.

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