Page 17 - Quaderno 2017-12
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Ma la tutela nei confronti dei testimoni non è limitata alle sole fasi in cui il teste si
interfaccia con le autorità, bensì permea anche la possibile interazione tra il testimone e il
difensore dell’indagato-imputato che svolge le già richiamate investigazioni difensive.
Come è possibile notare, al testimone è riconosciuta notevole importanza nell’intera
economia del procedimento. Ovviamente, il risvolto della medaglia consiste nella necessità di
in una definizione che sia altrettanto puntuale dei compiti e dei limiti d’azione della polizia
giudiziaria, che sarà oggetto del prossimo paragrafo.
La testimonianza viene definita da William Louis Stern come la riproduzione verbale
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e/o scritta dei contenuti della memoria, riferiti a un avvenimento, un fatto o un’esperienza
verificatasi in precedenza. Attraverso essa, quindi, il soggetto comunica ciò che ricorda di un
evento cui ha assistito o comunque di un fatto che ha percepito.
Da un punto di vista giuridico testimoniare vuol dire raccontare e riferire formalmente
su un fatto di cui si è venuti a conoscenza, sia direttamente che indirettamente. E con il
termine fatto l’art. 499 del c.p.p., letto in combinato disposto con l’art. 194, intende fatti
determinati, che costituiscono oggetto di prova e sui quali, quindi, si baserà la decisione del
giudice.
2. La polizia giudiziaria e l’acquisizione delle informazioni
Gli operatori di polizia giudiziaria rientrano di diritto tra gli attori principali del
procedimento penale. Come già accennato, infatti, essi sono i primi ad interfacciarsi con il
testimone (o con il testimone-vittima), spesso nell’immediatezza del fatto. Le interviste ed i
colloqui, infatti, possono essere condotti in vari stadi del processo investigativo e possono
coinvolgere vittime, persone informate sui fatti e indagati.
Il codice di rito, nel descriverne le funzioni, prevede che la polizia giudiziaria debba
prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedendo che vengano portati ad
ulteriori conseguenze e ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari ad assicurare le
fonti di prova. Inoltre alla polizia giudiziaria è demandato lo svolgimento di ogni indagine e
attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria .
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14 Psicologo, filosofo e pedagogo tedesco, esperto di psicologia forense e di psicologia della testimonianza,
(Berlino 1871 - Durham, Stati Uniti, 1938.
15 Cfr. art. 55 c.p.p.
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