Page 13 - Quaderno 2017-12
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CAPITOLO PRIMO

                                   La testimonianza nel codice di procedura penale




               1.    Il testimone nel codice di procedura penale


                     La testimonianza, e con essa il soggetto che la rende, ricopre un ruolo fondamentale

               nel nostro sistema  processuale. Il codice di procedura penale la inserisce tra i mezzi di

               prova , e potrebbe essere definita  come una rappresentazione  del  factum probandi, cioè la
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               narrazione di un fatto  attraverso l’esperienza dell’osservatore. Su questa narrazione e su tutti
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               gli  altri  elementi  che  emergeranno  nel  corso  delle  vicende  processuali,  poi,  si  baserà  la

               decisione del giudice.

                     L’iter processuale previsto dal nostro codice di rito ha avvio con l’acquisizione della
               notizia di reato da parte del magistrato del pubblico ministero o degli operatori di polizia

               giudiziaria, procede con l’iscrizione di tale notizia nell’apposito registro  (che viene

               materialmente individuato in base ai criteri di classificazione della notizia), ed ha una prima

               fase cruciale nelle indagini preliminari, condotte dal magistrato del pubblico ministero che

               può  decidere  di  avvalersi  della  polizia  giudiziaria  per  il  compimento  di  determinati  atti.
               Qualora durante le indagini il magistrato del pubblico ministero abbia raccolto elementi tali

               da poter  sostenere l’accusa in giudizio  (il magistrato effettua, in questo caso, un giudizio

               prognostico), richiede il rinvio a giudizio dell’indagato. Il procedimento penale prosegue
               quindi con l’udienza  preliminare che può concludersi in due modi alternativi : o con
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               sentenza di non luogo a procedere , nel cui caso il procedimento  si esaurisce
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               immediatamente, o con il decreto che dispone il giudizio , che consente al procedimento di
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               proseguire con la fase del giudizio vero e proprio. In base alla fase del procedimento cui

               facciamo riferimento, vi sono diverse figure che vengono in rilievo. Tali figure possono
               essere anche rappresentate dalla stessa persona fisica che, a seconda della tappa processuale

               in cui ci troviamo, acquisisce una determinata qualifica e denominazione.


               1   Previsti e disciplinati dall’intero Titolo II del Libro Terzo.
               2   In base all’art. 187, c. 1, del c.p.p. «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla
                  punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza».
               3   In realtà ci sono anche altre ipotesi, come quella dell’ordinanza per l’integrazione delle indagini o quella
                  dell’attività di integrazione probatoria del giudice, previste rispettivamente dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p.
                  che non saranno oggetto di trattazione.
               4   Ex art. 425 c.p.p.
               5   Ex art. 429 c.p.p.

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