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CAPITOLO PRIMO
La testimonianza nel codice di procedura penale
1. Il testimone nel codice di procedura penale
La testimonianza, e con essa il soggetto che la rende, ricopre un ruolo fondamentale
nel nostro sistema processuale. Il codice di procedura penale la inserisce tra i mezzi di
prova , e potrebbe essere definita come una rappresentazione del factum probandi, cioè la
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narrazione di un fatto attraverso l’esperienza dell’osservatore. Su questa narrazione e su tutti
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gli altri elementi che emergeranno nel corso delle vicende processuali, poi, si baserà la
decisione del giudice.
L’iter processuale previsto dal nostro codice di rito ha avvio con l’acquisizione della
notizia di reato da parte del magistrato del pubblico ministero o degli operatori di polizia
giudiziaria, procede con l’iscrizione di tale notizia nell’apposito registro (che viene
materialmente individuato in base ai criteri di classificazione della notizia), ed ha una prima
fase cruciale nelle indagini preliminari, condotte dal magistrato del pubblico ministero che
può decidere di avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di determinati atti.
Qualora durante le indagini il magistrato del pubblico ministero abbia raccolto elementi tali
da poter sostenere l’accusa in giudizio (il magistrato effettua, in questo caso, un giudizio
prognostico), richiede il rinvio a giudizio dell’indagato. Il procedimento penale prosegue
quindi con l’udienza preliminare che può concludersi in due modi alternativi : o con
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sentenza di non luogo a procedere , nel cui caso il procedimento si esaurisce
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immediatamente, o con il decreto che dispone il giudizio , che consente al procedimento di
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proseguire con la fase del giudizio vero e proprio. In base alla fase del procedimento cui
facciamo riferimento, vi sono diverse figure che vengono in rilievo. Tali figure possono
essere anche rappresentate dalla stessa persona fisica che, a seconda della tappa processuale
in cui ci troviamo, acquisisce una determinata qualifica e denominazione.
1 Previsti e disciplinati dall’intero Titolo II del Libro Terzo.
2 In base all’art. 187, c. 1, del c.p.p. «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla
punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza».
3 In realtà ci sono anche altre ipotesi, come quella dell’ordinanza per l’integrazione delle indagini o quella
dell’attività di integrazione probatoria del giudice, previste rispettivamente dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p.
che non saranno oggetto di trattazione.
4 Ex art. 425 c.p.p.
5 Ex art. 429 c.p.p.
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