Page 15 - Quaderno 2017-12
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Ritornando al concetto di vittima, è curioso notare come il termine vittima non venga

               mai utilizzato nel  nostro ordinamento  (in cui si parla, invece, di persona offesa),
               evidenziando una scarsa attenzione ed una limitata importanza attribuita al soggetto. A tal

               proposito la già richiamata Risoluzione nr.  40/34 dell’Assemblea Generale dell’O.N.U.

               dichiara che possono definirsi vittime  «quelle persone che, sia singolarmente che

               collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la
               sofferenza emotiva,  la  perdita economica  o l’indebolimento sostanziale  dei loro  diritti

               fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli

               Stati  membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l’abuso criminale di  potere». La

               stessa Risoluzione, poi, prevede a favore delle vittime tutta una serie di attività e diritti che
               devono essere garantiti dagli Stati membri, che si concretizzano in un’assistenza sia morale e

               psicologica, sia  materiale, che va fornita alle vittime attraverso  una rete di  servizi di

               protezione, e che si estende temporalmente anche oltre la definizione penale della vicenda.
                     In materia di diritto dell’Unione Europea, sull’argomento viene in rilievo la decisione

               quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, con la quale il Consiglio dell’Unione ha previsto

               misure di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il procedimento legale al fine di

               attenuare gli effetti del reato.

                     Da questa brevissima panoramica sull’iter processuale e sulla figura del testimone, si
               può  già intuire quanto le  testimonianze in ambito  giudiziario  siano di fondamentale

               importanza, poiché a volte costituiscono il maggior elemento di prova della colpevolezza di

               un indagato-imputato. Quando nessun’altra prova è disponibile, infatti, la testimonianza può
               divenire la prova regina dell’impianto accusatorio. Nonostante ciò, va evidenziato che nel

               nostro  sistema processuale non vi è una piena consapevolezza  dell’importanza di una

               corretta raccolta delle testimonianze e quindi delle informazioni, ma soprattutto a volte alla

               vittima non viene  tributata la giusta attenzione, sia per quanto riguarda la gestione dello
               stress che segue l’evento, sia per ciò che concerne la fase dell’assunzione delle informazioni

               vera e propria.

                     D’altro canto, c’è da  dire che altrettanto  spesso alla  testimonianza  (in  particolare a

               quella resa dai testimoni oculari) si attribuisce un grado di accuratezza e di attendibilità molto
               elevato; elemento che non sempre è possibile riscontrare, per circostanze e condizioni che

               possono dipendere o meno dal testimone, dalla sua volontà di dire il vero o di mentire, e

               dalla sua predisposizione a fornire informazioni di cui è in possesso.





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