Page 16 - Quaderno 2017-12
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Nel nostro sistema processuale, la persona informata sui fatti è inizialmente interrogata

               dagli organi di polizia che conducono le indagini, i quali redigono un apposito verbale che
               viene trasmesso  al magistrato  del pubblico  ministero, il  dominus  delle indagini preliminari.

               Circa l’acquisizione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, è lapalissiano il fatto che

               lo stile di conduzione dell’intervista, il modo di porre le domande, e l’atteggiamento di chi

               interroga influisce irrimediabilmente sulla quantità e sulla qualità delle informazioni che da
               quella  intervista  saranno estrapolate.  Di tutti  questi aspetti  tecnici, scientifici e  psicologici

               dell’intervista tratteremo in seguito.

                     Alla testimonianza il codice di procedura penale dedica un intero Capo, in particolare il

               Capo I del Titolo II del Libro Terzo, che pone anche degli obblighi particolari in capo al
               testimone, spesso anche  più  stringenti e vincolanti di quelli posti in capo al soggetto

               imputato. Il teste, infatti, se chiamato a deporre durante il processo ha in primis l’obbligo di

               presentarsi al giudice, attenendosi altresì alle prescrizioni impartite da questi. Ha poi l’obbligo
               di rispondere  -  e di farlo secondo verità  -  alle domande che gli  sono rivolte . Analoghi
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               obblighi non sono previsti, invece, per chi riveste la qualifica di imputato, poiché si ritiene

               che il diritto di difendersi prevalga sull’obbligo di rispondere secondo verità. Ma accanto agli

               obblighi appena citati il codice di rito pone anche delle eccezioni, attraverso alcuni istituti

               che cassano tali obblighi fornendo al testimone la possibilità, in determinate circostanze, di
               non rispondere alle domande, con l’intento di evitare situazioni in cui la testimonianza possa

               minare particolari e delicati equilibri che l’ordinamento intende preservare, o di evitare una

               involontaria compromissione da parte del teste stesso. Tali  tutele  si concretizzano nella
               facoltà di astensione che hanno i prossimi congiunti dell’imputato , e nella previsione in
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               base alla quale, qualora il teste renda all’autorità  giudiziaria o alla polizia giudiziaria

               dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a proprio carico, l’autorità ne interrompe

               l’esame, senza la possibilità di potersi avvalere dell’utilizzo nei confronti del teste delle

               dichiarazioni appena rese . Tale  tutela è rafforzata anche dall’impossibilità di  obbligare il
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               teste a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale . Altri
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               casi in cui il  teste  può astenersi dal rispondere sono quelli previsti  e tutelati dal segreto

               professionale, segreto di ufficio e segreto di stato .
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               9   Cfr. art. 198, c. 1, c.p.p.
               10   Cfr. art. 199 c.p.p.
               11   Cfr. art. 63 c.p.p.
               12   Cfr. art. 198, c. 2, c.p.p.
               13   Rispettivamente previsti dagli artt. 200, 201, e 202 del c.p.p.

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