Page 16 - Quaderno 2017-12
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Nel nostro sistema processuale, la persona informata sui fatti è inizialmente interrogata
dagli organi di polizia che conducono le indagini, i quali redigono un apposito verbale che
viene trasmesso al magistrato del pubblico ministero, il dominus delle indagini preliminari.
Circa l’acquisizione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, è lapalissiano il fatto che
lo stile di conduzione dell’intervista, il modo di porre le domande, e l’atteggiamento di chi
interroga influisce irrimediabilmente sulla quantità e sulla qualità delle informazioni che da
quella intervista saranno estrapolate. Di tutti questi aspetti tecnici, scientifici e psicologici
dell’intervista tratteremo in seguito.
Alla testimonianza il codice di procedura penale dedica un intero Capo, in particolare il
Capo I del Titolo II del Libro Terzo, che pone anche degli obblighi particolari in capo al
testimone, spesso anche più stringenti e vincolanti di quelli posti in capo al soggetto
imputato. Il teste, infatti, se chiamato a deporre durante il processo ha in primis l’obbligo di
presentarsi al giudice, attenendosi altresì alle prescrizioni impartite da questi. Ha poi l’obbligo
di rispondere - e di farlo secondo verità - alle domande che gli sono rivolte . Analoghi
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obblighi non sono previsti, invece, per chi riveste la qualifica di imputato, poiché si ritiene
che il diritto di difendersi prevalga sull’obbligo di rispondere secondo verità. Ma accanto agli
obblighi appena citati il codice di rito pone anche delle eccezioni, attraverso alcuni istituti
che cassano tali obblighi fornendo al testimone la possibilità, in determinate circostanze, di
non rispondere alle domande, con l’intento di evitare situazioni in cui la testimonianza possa
minare particolari e delicati equilibri che l’ordinamento intende preservare, o di evitare una
involontaria compromissione da parte del teste stesso. Tali tutele si concretizzano nella
facoltà di astensione che hanno i prossimi congiunti dell’imputato , e nella previsione in
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base alla quale, qualora il teste renda all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a proprio carico, l’autorità ne interrompe
l’esame, senza la possibilità di potersi avvalere dell’utilizzo nei confronti del teste delle
dichiarazioni appena rese . Tale tutela è rafforzata anche dall’impossibilità di obbligare il
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teste a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale . Altri
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casi in cui il teste può astenersi dal rispondere sono quelli previsti e tutelati dal segreto
professionale, segreto di ufficio e segreto di stato .
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9 Cfr. art. 198, c. 1, c.p.p.
10 Cfr. art. 199 c.p.p.
11 Cfr. art. 63 c.p.p.
12 Cfr. art. 198, c. 2, c.p.p.
13 Rispettivamente previsti dagli artt. 200, 201, e 202 del c.p.p.
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