Page 14 - Quaderno 2017-12
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Così, ad esempio, la persona sottoposta alle indagini preliminari è l’indagato, che
diviene imputato nel momento in cui viene disposto il giudizio. Esempio ancor più calzante,
visto l’argomento che ci accingiamo a trattare, riguarda il soggetto che viene chiamato in vari
momenti a raccontare cosa sa o cosa ha visto, sentito e percepito dei fatti oggetto del
processo: il codice di rito, infatti, attribuisce la qualifica di testimone al soggetto che è chiamato
a deporre durante il dibattimento, e la cui deposizione viene valutata del giudice; mentre lo
stesso soggetto, se ascoltato durante la pendenza delle indagini preliminari (periodo durante
il quale, tra l’altro, si interfaccia quasi esclusivamente con la polizia giudiziaria, tranne qualche
eccezione rappresentata dall’incidente probatorio o dalle indagini difensive ), viene definito
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persona informata sui fatti. A quanto appena detto c’è da aggiungere che spesso il testimone o la
persona informata sui fatti (d’ora in avanti, per semplificare, individueremo entrambe le
figure con il termine testimone, salvo diverse specificazioni) coincide con la vittima, o
persona offesa dal reato (torneremo a brevissimo sul concetto di vittima). In tal caso
parliamo di un soggetto che ha già subito un evento traumatico, poiché ha subito la lesione
di un proprio diritto, al di là dell’entità e della natura di tale lesione, e che nel migliore dei
casi si appresta a vivere un procedimento penale per giungere alla condanna del reo. Il
processo, con tutte le sue tappe ed i suoi riti (il processo penale non è altro che un
susseguirsi di atti e fatti, il compimento di ciascuno dei quali fa sorgere in capo ad uno o più
soggetti l’obbligo di procedere con ulteriori atti o fatti), rischia di obbligare il testimone-
vittima a rivivere quanto già subìto, rischiando di esporlo alla cosiddetta vittimizzazione
secondaria, ossia un rivivere le stesse sensazioni di paura, vulnerabilità e debolezza che ha
provato durante la lesione del proprio diritto . Questo fenomeno, che causa ulteriore stress
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alla vittima, per quanto possibile va assolutamente evitato. Tale compito è ovviamente
affidato prima di tutto agli operatori di polizia giudiziaria, primi ad interfacciarsi con la
vittima. Ad essi è demandato il delicatissimo e duplice compito di trasmettere sicurezza alla
persona offesa al fine di farle riacquistare una certa serenità interiore, e di cercare di trarre,
dal racconto di ciò che è accaduto, il maggior numero di informazioni possibile per condurre
almeno le prime fasi delle indagini.
6 Previsto e disciplinato dagli artt. dal 392 al 404, costituenti il Titolo VIII del Libro Quinto del c.p.p.
7 Previste e disciplinate dagli artt. dal 391bis al 391decies, costituenti il Titolo VII del Libro Quinto del c.p.p.
8 La Risoluzione nr. 40/34 del 29 novembre 1985 dell’Assemblea Generale dell’ONU, che dichiara i
principi-base della Giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere, definisce la vittimizzazione
secondaria come «il processo di ulteriore vittimizzazione che può essere provocato da un atteggiamento di
insensibilità nei confronti della vittima da parte delle forze di polizia, dei sistemi sanitario, sociale e
giudiziario e della comunità in generale».
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