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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE 82
categorie produttive sono molto meno sindacalizzate, sul punto, rispetto ai consu-
matori, creando meno imbarazzi politici. Quest’utilizzazione politico-mediatica
dell’accertamento sintetico è stata riproposta più volte, con evidenti finalità di mar-
keting comunicazionale, ricercando un effetto di annuncio, in cui si è girato a vuoto
per anni con inutili discussioni, chiacchiere e polemiche, a conferma dell’arretra-
tezza italiana della riflessione sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Un coordinamento tra argomenti alla produzione e al consumo sarebbe possibile
anche a legislazione vigente, ma la presenza di norme diverse asseconda la solita
tendenza ad abbandonare la possibile utilizzazione combinata di argomentazioni ri-
guardanti l’attività e la spesa personale. Questa rigidità, e questa ritrosia verso le
valutazioni, ostacolano anche la determinazione, in base agli incrementi patrimo-
niali, della ricchezza ricevuta per successioni e donazioni, soprattutto quelle infor-
mali. La determinazione dei redditi al consumo deve infatti considerare l’eventuale
finanziamento delle spese con somme non costituenti reddito imponibile, prima di
tutto per erogazioni di altri soggetti, come genitori o coniugi, o redditi esenti o sog-
getti a imposta sostitutiva, smobilizzi patrimoniali o prestiti. Di tutte queste forme
alternative di finanziamento è ovviamente possibile dare la prova, neutralizzando
queste rettifiche, pur con notevoli dispersioni di tempo per uffici e contribuenti. Ci
sono poi situazioni ancora più al limite, tra cui operatori economici senza sede fissa
o che svolgono un lavoro discontinuo, precario e saltuario, o quei redditi di fonte
patrimoniale spesso tra ristretti circuiti di conoscenti, il cui controllo valutativo sul
territorio è quasi impossibile, oppure ancora una ricchezza che sia schermata da al-
tre fiscalmente visibili26. Sono fenomeni tralasciati da qualsiasi sistema tributario,
fino a che però si mantengono in un ordine di grandezza trascurabile perché, in caso
26 R. Lupi, Diritto Amministrativo, cit., p. 384 e Compendio, cit., p. 142.

