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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE 86
bilità come sostituto della tassazione ragionieristica attraverso le aziende sulla ric-
chezza da esse non raggiunte, pur non potendo una strana tassazione attraverso gli
intermediari finanziari sostituire la tassazione attraverso le aziende dove esse non
arrivano, ma anzi dovendo intendere le informazioni degli intermediari finanziari
quali strumento per la tassazione attraverso gli uffici. La tassazione attraverso le
aziende presuppone infatti che esse siano parti, in qualità di cliente o fornitore, delle
operazioni tassate o segnalate al Fisco. L’intermediario finanziario non può sapere
al contrario se dietro a innumerevoli operazioni effettuate con bancomat, assegni o
bonifici vi sia una erogazione di reddito o una percezione di spese per consumi; an-
che per questo gli imponibili non registrati, sia pure inferiori ai livelli italiani, restano
notevoli anche in paesi dove la moneta elettronica prevale su quella cartacea. Di
conseguenza, aumentare la soglia d’uso di monete e banconote non incentiva il
sommerso in maniera significativa. La discussione sorta attorno a questa problema-
tica, soprattutto dopo che il governo Renzi ha innalzato tale limite da 100030 a 3000
euro, ha rischiato nei giorni scorsi di sfuggire di mano. La legge di stabilità 2016 ha
esteso l’aumento del limite all’uso del contante a 3000 euro anche agli affitti, su cui
il governo Letta aveva provato a proibire qualsiasi transazione cash. Con la volontà
di debellare l’evasione, ogni affittuario, a prescindere dall’importo del canone,
avrebbe dovuto pagare con bonifico. La norma avrebbe creato così tanti problemi e
costi per i cittadini con contratti regolari, che lo stesso governo Letta decise di alzare
la soglia a mille euro, come per gli altri pagamenti. Non è stato un passo indietro nei
confronti dell’evasione fiscale quello e non lo è neppure questo del governo Renzi,
per il semplice motivo che chi fittava in nero continuerà a farlo, a prescindere dal
30 L. 6 dicembre 2011, n. 214.

