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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE 78
più avanti vedremo, di agevolare l’evasione invece che contrastarla. Anche l’appli-
cazione degli studi ad attività, come le costruzioni edilizie, in cui i beni ceduti non
possono essere nascosti, così come verso chi non lavora al consumo finale, ma opera
verso aziende o enti pubblici, magari anche assoggettato a ritenuta, appare priva di
senso economico. Sono questi infatti casi in cui i pagamenti in nero risultano sem-
plicemente inverosimili, mentre la trascuratezza culturale nei confronti della deter-
minazione della ricchezza conduce a una grossolana presunzione di evasione per
chiunque abbia ricavi inferiori a una certa cifra, indipendentemente dalla possibilità
di ricchezza non registrata. Possono esserci, ad esempio, anche aziende relativa-
mente piccole, ma con un alto valore aggiunto, magari appartenenti a gruppi multi-
nazionali rigidamente organizzati, o a enti pubblici, teoricamente soggette agli studi
di settore senza avere margini per occultare corrispettivi. L’utilizzo degli studi di set-
tore risulta complesso soprattutto per il lavoro intellettuale19, e in particolar modo
con riferimento alle libere professioni, come quella dell’avvocato o del chirurgo,
dove la prestazione è meno fungibile di quella di un tassista o di un parrucchiere, ed
è per questo che l’applicazione degli studi ai professionisti, pur dettata da esigenze
di uniformità politico-comunicazionale, deve fare i conti con la minore omogeneità
delle relative prestazioni e soprattutto con la possibile diversa intensità lavorativa20.
Pur essendoci chi attacca gli studi, ritenendoli troppo favorevoli ai contribuenti21,
occorre tuttavia rilevare che questi possono velocizzare e rendere realmente siste-
matica una valutazione amministrativa personalizzata della ricchezza, pur essendovi
tuttavia anche il rischio che soggetti con ricavi superiori a quelli da essi risultanti, ma
s19olVe.2S4iomreo.nceomSp. etia, Critiche agli studi di settore, <<Nove in punto>>. Disponibile su http://www.radio24.il-
20 R. Lupi, Diritto Amministrativo, cit., p. 377 e Compendio, cit., p. 139.
21 ID., Diritto Amministrativo, cit., p. 377 e Compendio, cit., p. 139.

