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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 143
stesso autore del reato presupposto, non si vede perché non sanzionarla, giusta-
mente, con una norma come l’autoriciclaggio. Questo però va bene per la corru-
zione, per la truffa, per la rapina, ma appare illogico quando il reato attiene alle mo-
dalità con cui è stata svolta una attività, i cui frutti spettano comunque legalmente
al trasgressore. Senza arrivare all’evasione fiscale, pensiamo ad esempio all’eserci-
zio senza autorizzazione di una qualche attività economica i cui proventi nascono di
proprietà del relativo esercente che a pieno titolo li deposita presso terzi, o ne ef-
fettua un reimpiego economico. Inizia qui a profilarsi l’autoriciclaggio in rem pro-
priam21, di cui onestamente non si vede il senso, e che consente anche di svolgere
alcune considerazioni sul riciclaggio in senso proprio, quello cioè applicato all’eva-
sione fiscale quando il comportamento è posto in essere da terzi. Qui il terzo deve
sapere oltre ogni ragionevole dubbio che si tratti di somme provenienti da reati tri-
butari, benché commessi dal relativo titolare, per poter integrare la condotta di ri-
ciclaggio. Questo reato, nell’ipotesi appena indicata, si realizza benché le somme cui
si riferisce siano già di pieno diritto di proprietà del loro titolare, che viene aiutato
dal riciclatore, non già, si badi, a farle apparire come proprie, ma a non farle apparire
come frutto di evasione fiscale, il che è ben diverso. Già il tradizionale reato di rici-
claggio, applicato all’evasione fiscale, mostra una peculiarità, consistente nel fatto
che esso non serve a legittimare la titolarità delle somme in capo a chi le possiede,
ma a nascondere il reato tributario, tanto è vero che sembra verosimile l’ipotesi se-
condo cui si sarebbe potuto fare semplicemente ricorso al diverso reato di favoreg-
giamento22. Anche nel reato di autoriciclaggio in genere, il trasgressore cerca di co-
struire una apparente provenienza lecita della refurtiva. È un problema che invece è
21 R. Lupi, Riciclaggio, cit., p. 529.
22 ID., Riciclaggio, cit., p. 529.

