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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 146
della sproporzione debba essere confrontato con il reddito dichiarato o con la pro-
pria attività economica, che si possa tener conto dei redditi, derivanti da attività le-
cita, sottratti al Fisco, perché comunque rientranti nella propria attività economica.
Risulta forse ancora più chiara l’importanza della differenza tra la natura del profitto
derivante da una corruzione e di quello ottenuto, al contrario, dall’attività di pastic-
cere, che sia stato solo successivamente oggetto di evasione fiscale.
4.12. Segue: il rischio di andare a punire per autoriciclaggio chi non credeva nem-
meno di aver evaso
La materia dell’autoriciclaggio rappresenta una novità assoluta nel nostro ordina-
mento. Per valutare la bontà della scelta compiuta dal legislatore, occorre vedere
anche come il sistema reagirà ad essa. Un dato è certo, ovvero che chi reimpieghi in
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative beni di provenienza
illecita, pur avendo egli stesso commesso il reato presupposto, pone in essere una
condotta connotata da un autonomo disvalore, che travalica quello rappresentato
dal semplice utilizzo di tali beni. Su questa prima riflessione si vanno ad innestare le
difficoltà probatorie cui si è fatto riferimento in precedenza. Quando si parla di de-
naro o di altri beni fungibili, la distinzione tra beni di provenienza illecita e beni di
provenienza lecita, salvo rarissime eccezioni, è, come abbiamo visto, virtualmente
impossibile. Proprio a tal fine, allora, assumono rilevanza le modalità con cui avviene
il reimpiego dei beni di provenienza illecita. Le condotte dissimulatrici previste sia
dalla normativa internazionale che anche dalla fattispecie ex art. 648-ter. 1 c.p. di-

