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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 142

perché la si usa, mentre ove ci si dovesse inventare un’operazione sui cambi o che
poi fa comunque apparire come derivante da una vincita la somma che si ha in
mano, si commetterebbe autoriciclaggio anche senza intraprendere alcuna attività
economica. Mentre ci sono invece casi di evasione interpretativa in cui, se
un’azienda fa un’elusione, i soldi vengono chiaramente impiegati in un’attività eco-
nomica perché derivavano dall’attività economica. Se l’azienda cioè vende detersivi
eludendo il Fisco, ad esempio deducendo qualcosa che non poteva dedurre o dichia-
rando un compenso per il titolare che non sarebbe deducibile, quelle risorse rispar-
miate tramite un capzioso espediente elusivo restano comunque lì e le si usa per
l’attività dell’azienda, e l’azienda non ha certo riciclato, essendo l’attività economica
sempre quella lecita di partenza. Sarà pure un reato la fattura falsa, pagandoci i fuori
busta ai dipendenti, ma in un’impresa che produca cioccolatini, gestendo un’attività
comunque lecita, l’autoriciclaggio risulterebbe comunque fuori luogo.

4.10. Segue: lo sfasamento tra riciclaggio e autoriciclaggio e l’apparenza lecita già
presente nel provento di evasione fiscale

Il riciclaggio, ed anche l’autoriclaggio, costituiscono comportamenti ulteriori ri-
spetto al reato presupposto, da cui provengono le somme reimpiegate. Alla disap-
provazione sociale consistente nel delitto presupposto si accompagna l’ulteriore in-
sidia sociale consistente nell’ingannare i terzi e le autorità, facendo apparire il frutto
del reato come derivante da una legittima attività economica. Se questa attività di
far apparire il provento del reato come frutto di attività lecite viene compiuta dallo
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