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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 137
4.8. La natura di palese liceità dei proventi da evasione fiscale rispetto a quelli de-
rivanti da diversi reati
Dobbiamo peraltro considerare che di solito l’evasore fiscale destina i proventi
dell’evasione alla propria sfera di consumo e personale, dal momento che, se inten-
desse invece lasciare le risorse nell’azienda, non avrebbe bisogno di evadere. La giu-
sta scriminante per l’impiego patrimoniale finisce quindi per restringere l’ambito
applicativo dell’autoriciclaggio ai reati tributari. L’accusa di autoriciclaggio sembra
paradossalmente profilarsi proprio quando l’evasione avviene, ad esempio, per pa-
gare in nero i dipendenti, oppure per corrompere pubblici ufficiali a fronte di favori
all’azienda, essendo quindi impiegata in una attività economica. Però si tratta di una
attività economica comunque lecita, visibile, in cui sono consumati i proventi
dell’evasione, per i quali non esiste in questo caso una apparenza diversa dalla
realtà. Non è stata cioè inventata alcuna fittizia attività lecita cui ricondurre falsa-
mente i proventi criminali, che invece sono stati consumati dalla stessa attività dove
era stato posto in essere il reato di evasione. A maggior ragione non si dovrebbe
ravvisare un reimpiego nell’evasione interpretativa e nell’elusione fiscale19, che pe-
raltro dovrebbero essere considerate penalmente irrilevanti per loro natura, man-
cando qualsiasi alterazione della realtà e qualsiasi tentativo di profittare delle ca-
renze di controllo da parte degli Uffici. Del resto, viene da chiedersi come si possano
riciclare soldi che dopo tutto sono propri. Mentre i soldi della corruzione rappresen-
tano, infatti, il profitto vero e proprio di un reato, quelli della riparazione del villino
o dell’automobile sono, al di là di tutto, il profitto di una attività lavorativa lecita, e
19 R. Lupi, Riciclaggio, cit., p. 529.

