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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 136
reo, su cui la legge non può influire. Gli organi di sicurezza infatti, diretti alla repres-
sione dei delitti, già non hanno più solo giuridicità meramente giurisdizionale, es-
sendo in realtà organi amministrativi preposti all’individuazione e alla cattura dei
criminali. Qui la gravità della sanzione, anche se notevole, è controbilanciata da una
certa probabilità di non essere scoperti, sfuggendo agli organi di sicurezza. Se quindi
la probabilità di essere individuati per evasione fiscale è minima, la sanzione occor-
rente per controbilanciare questa quasi certezza di non individuazione appare so-
cialmente inaccettabile, portando a punire un operatore che comunque crea red-
dito, pur evadendo, più di uno scippatore di strada. Lo ha dimostrato l’inasprimento
delle sanzioni penali dal 1982 ad oggi, dove le masse indicate sopra si sono tenden-
zialmente comportate esattamente come prima, pur essendo il livello di adempi-
mento comunque superiore a quanto ci si aspetterebbe, considerando razional-
mente le probabilità di accertamento. Qui qualcuno potrebbe obiettare che in Ame-
rica esistono sanzioni molto più pesanti contro l’evasione fiscale, ma numerica-
mente esse appaiono come la ciliegina sulla torta di una amministrazione tributaria
responsabilizzata, managerializzata e che controlla pragmaticamente il territorio,
selezionando i fenomeni socialmente più insidiosi. Se il penale tributario è la cilie-
gina sulla torta negli Stati Uniti, è velleitario pretendere che, da noi, sostituisca ad-
dirittura la torta18.
18 Così R. Lupi, Riciclaggio, cit.

