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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 131
avuto un orientamento ambiguo sul tema. In particolare, la Cassazione12 ha affer-
mato che la responsabilità penale per riciclaggio non implica un accertamento ben
preciso del reato presupposto, dei suoi autori nonché l’individuazione del soggetto
passivo, ma che al contrario può ritenersi sufficiente la prova oggettiva della prove-
nienza illecita del provento oggetto della condotta di riciclaggio, sostenendo inoltre
come sia sufficiente che il reato presupposto venga indicato nel capo di imputazione
e, successivamente, venga accertato nella fase finale del processo in relazione alle
modalità di commissione. In sostanza, risulta oramai sufficientemente consolidato
quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente il reato di riciclaggio an-
che laddove il reato presupposto non sia stato ancora definitivamente accertato.
Tuttavia dobbiamo ricordarci della soglia di punibilità prevista per determinati reati
fiscali, vero e proprio elemento costitutivo degli stessi, la cui valutazione difficil-
mente può essere affidata agli organi della macchina tributaria, spesso portati, come
abbiamo detto, a ricostruire l’entità dell’imposta evasa sulla base di mere stime e
presunzioni tributarie. Di conseguenza, proprio per l’eccessivo portato di arbitra-
rietà che caratterizza l’accertamento tributario, sembra rendersi necessario in que-
sti casi comunque un accertamento di tipo giudiziale.
12 Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940, in Nel Diritto. Disponibile su http://www.neldiritto.it.

