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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 128

in essere da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi
in una delle dichiarazioni annuali, relative a dette imposte, elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Supponiamo
ora che, da tale condotta, scaturisca un’evasione di 50, nella forma non di un ipote-
tico arricchimento, quanto piuttosto di un mero risparmio d’imposta. In tal caso,
dovrebbe essere possibile sequestrare una somma di denaro che abbia valore corri-
spondente a quella evasa, almeno per equivalente. Questa casistica ci pone di fronte
a una situazione sottilmente ma drasticamente diversa dalla prima esaminata. Men-
tre in quella, infatti, il denaro ricavato a seguito della fatturazione fittizia risultava
facilmente individuabile, separabile e, di conseguenza, direttamente impiegabile
nella condotta di riciclaggio o autoriciclaggio, quello risparmiato tramite dichiara-
zione infedele non è, al contrario, altrettanto semplice da individuare e identificare.
Peraltro, pur andandolo a colpire, con un sequestro prima e una confisca poi, non si
può certo dire che esso abbia potuto rappresentare l’oggetto materiale di un’ipote-
tica e successiva condotta di riciclaggio o autoriciclaggio. Il concetto appare decisa-
mente più chiaro se andiamo ad analizzare un esempio ulteriore. Poniamo il caso
che l’evasore che abbiamo testé incontrato sia assolutamente privo di liquidità, sup-
ponendo che abbia evaso, come prima, una somma di 50. Ora, nel momento in cui
si trovi a ricevere dalla banca un finanziamento pure di 50, sarà possibile, nel caso
di specie, andare a colpire esattamente quel denaro, anche qui, tutt’al più, nella
forma per equivalente, pur risultando ancora più palese, rispetto all’esempio prece-
dente, come risulti difficile individuare in quel denaro l’oggetto materiale delle con-
dotte di cui agli artt. 648-bis o ter.1 o, perché no, anche all’art. 648-ter c.p. Tuttavia,
quello della identificabilità dell’oggetto materiale di tali condotte non è l’unico pro-
blema che fa traballare il legame tra queste e i reati fiscali.
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